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CAPITOLO 1 – IL RICICLAGGIO COME PRESENTAZIONE LECITA DI PROVENTI ILLECITI 23
sembra richiedere peraltro, come detto, uno sforzo di auto contenimento, che rara-
mente ha caratterizzato l’attività dell’autorità giudiziaria. Al contrario, è presente
inevitabilmente il rischio che la condotta di autoriciclaggio venga riconosciuta in re
ipsa idonea ad ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa dei beni, ve-
nendo in tal modo svuotato di qualsiasi significato il richiamo alle condotte di carat-
tere dissimulatorio.
1.9. Il riciclaggio oltreconfine e il semplicistico riferimento alla situazione estera
come incentivo a un intervento nel nostro ordinamento
Generalmente, quando si invocava la necessità di introdurre nel nostro sistema pe-
nale il reato di autoriciclaggio, uno degli argomenti privilegiati era rappresentato dal
fatto che l’Italia fosse uno dei pochi Paesi a non prevedere una simile fattispecie.
Abbiamo già visto, tra le altre, la posizione al riguardo dell’allora Procuratore Nazio-
nale Antimafia Pietro Grasso. Infatti, come anche si legge nella nota informativa n.
39 del 2012 della Camera dei deputati, in molti Stati ad economia avanzata tale
reato è già previsto ed il GAFI, in più d’una occasione, nelle sue raccomandazioni ha
invitato quelli non ancora allineati ad adeguarvisi. Prendiamo il caso dell’art. 324.1
del Code Penal francese che inquadra, come il nostro art. 648-bis c.p., la figura del
riciclaggio, in francese blanchiment. In base al testo dello stesso il riciclaggio consiste
nel facilitare, con ogni mezzo, la giustificazione menzognera dell’origine dei beni o
dei guadagni dell’autore di un reato o di un delitto che gli aveva procurato un pro-
fitto diretto o indiretto, così come anche nel concorrere in un’operazione di colloca-
mento, di dissimulazione o di conversione del prodotto diretto o indiretto di un reato

