Page 33 - Quaderno 2017-1
P. 33
CAPITOLO 1 – IL RICICLAGGIO COME PRESENTAZIONE LECITA DI PROVENTI ILLECITI 21
1.8. Segue: la diversa scelta del legislatore rispetto alle proposte della Commis-
sione Greco e le conseguenti difficoltà interpretative
Alla fine il legislatore ha introdotto l’autoriciclaggio, le cui differenze rispetto alle
proposte avanzate dalla Commissione Greco appaiono subito evidenti, arrivando a
correggere il tiro, seppur in modo certo non sufficiente. In particolare, entrambe le
proposte licenziate dalla Commissione, sebbene in misura differente, sembravano
orientate essenzialmente a reprimere le condotte di impiego dei proventi illeciti in
attività economiche o finanziarie, a prescindere dalle modalità con cui tale impiego
venisse realizzato. Al contrario, la nuova fattispecie di reato sembrerebbe subordi-
nare la punibilità dell’impiego di beni di provenienza illecita a condotte volte ad
ostacolare concretamente l’identificazione di tale provenienza. Si inserisce tuttavia
qui, di conseguenza, quella che potrebbe definirsi una probatio diabolica, laddove
l’avverbio concretamente non si capisce cosa stia realmente ad indicare, al contrario
di quanto viene stabilito al 648-bis, ove si fa riferimento alla mera condotta
dell’ostacolare. Risulta realmente difficile, a queste condizioni, riuscire a perseguire
taluno per aver impiegato i proventi di un precedente reato, da lui commesso, in
attività economiche, finanziarie, professionali o speculative stabili, e solo se vi sia
stato il fine di ostacolarne concretamente la provenienza illecita. Questo particolare
elemento della concretezza ci riporta all’art. 3 del d.lgs. 74/2000, ove si fa riferi-
mento alla dichiarazione fraudolenta commessa mediante altri artifici. Perché possa
essere, difatti, integrata tale fattispecie, è indispensabile, oltre al dolo specifico rap-
presentato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, anche e
soprattutto il ricorso a un mezzo fraudolento, che possiamo individuare tanto in

