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CAPITOLO 1 – IL RICICLAGGIO COME PRESENTAZIONE LECITA DI PROVENTI ILLECITI 16
bis, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità prove-
nienti da delitto non colposo. Oggi l’autoriciclaggio, all’art. 648-ter.1, prevede la
pena della reclusione da due a otto anni, oltre alla multa, per chi, avendo commesso
o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in
attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le
altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolarne
concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Il quarto comma
della disposizione in esame stabilisce come non siano punibili le condotte per cui il
denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati alla mera utilizzazione o al godi-
mento personale, mentre il comma successivo prevede un innalzamento di pena
quando i fatti siano commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di
altra attività professionale. Questa fattispecie di reato è il risultato di una lunga ri-
flessione sull’opportunità di estendere la punibilità anche all’autore del reato pre-
supposto, contrariamente a quello che è stato lo spirito che aveva sino ad oggi gui-
dato il legislatore in tema di riciclaggio di capitali illeciti. Per valutare la correttezza
di una simile evoluzione normativa, è necessario soffermarsi sulla ratio delle due
fattispecie di reato appena citate. Come noto, il reato di riciclaggio è stato introdotto
nel nostro ordinamento con una finalità ben precisa. Abbiamo già detto come la fat-
tispecie originaria del 1978 prevedesse, quali reati presupposto della nuova fatti-
specie, una serie estremamente limitata di condotte, riguardanti essenzialmente le
sole aggressioni unilaterali o violente portate al patrimonio. La ratio incriminatrice
dell’allora nuova fattispecie era, dunque, comune a quella del reato di ricettazione,
presente nel codice penale sin dalla sua origine, salvo, come abbiamo visto, alcune
peculiarità. Ricordiamo infatti che, mentre con l’incriminazione della condotta di ri-

