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CAPITOLO 1 – IL RICICLAGGIO COME PRESENTAZIONE LECITA DI PROVENTI ILLECITI 17
cettazione si vuole bloccare la domanda ed il commercio di beni di provenienza de-
littuosa, ritenendo in tal modo di riuscire a contrastare efficacemente anche la com-
missione dei reati presupposto, con il reato di riciclaggio si intende invece evitare
che tali beni vengano ripuliti, lavati, resi irriconoscibili, per poi essere fatti circolare
liberamente senza che possano venire individuati. Proprio in ciò consisterebbe il
quid pluris di disvalore caratterizzante il reato di riciclaggio, punito con la reclusione
da quattro a dodici anni, rispetto a quella da due a otto anni che caratterizza la ri-
cettazione. Il paradosso, che è però soltanto apparente24, è rappresentato dal fatto
che le pene per entrambe le condotte sono ben più gravi, rispetto a quelle previste
per chi commetta taluno dei reati presupposto. Per chi ricicla un bene di prove-
nienza delittuosa, infatti, la sanzione può arrivare ad essere addirittura quattro volte
superiore a quella di chi si impossessi del medesimo bene, sottraendolo illecita-
mente a chi lo detenga. È necessario, allora, interrogarsi sulle ragioni che sino ad
oggi hanno portato all’esclusione della punibilità dell’autore del reato presupposto,
nonché ad una notevole disparità di trattamento sanzionatorio tra reato presuppo-
sto, ricettazione e riciclaggio. Ebbene, tali ragioni andrebbero individuate nel fatto
che il legislatore abbia ritenuto maggiormente offensiva, per il bene giuridico del
patrimonio, la condotta posta in essere successivamente alla spoliazione del bene.
Se non vi fosse chi ricetta, si pensa, non ci sarebbe chi commette furti, e se non vi
fosse chi ricicla i beni illecitamente sottratti gli stessi potrebbero essere rinvenuti
più facilmente.
24 David Terracina, I reati tributari ed il cd. autoriciclaggio, in Riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari, a cura
di David Terracina e Raffaello Lupi, in Dialoghi Tributari, 2014, 5, p. 519.

