Page 30 - Quaderno 2017-1
P. 30
CAPITOLO 1 – IL RICICLAGGIO COME PRESENTAZIONE LECITA DI PROVENTI ILLECITI 18
1.7. Le proposte della Commissione Greco e l’incertezza sull’esclusione delle ipo-
tesi di godimento personale
Una volta individuato il disvalore ulteriore connesso alla condotta di autoreimpiego
e, dunque, il fondamento assiologico della sanzionabilità penale di tale condotta,
occorre riflettere attentamente sulla fattispecie così come concepita dal legislatore.
Per fare ciò non si può prescindere dai risultati raggiunti dalla Commissione Greco
per lo studio sull’autoriciclaggio25 che, nel documento conclusivo dei lavori, ha evi-
denziato le medesime difficoltà, di carattere oggettivo e dogmatico, legate alla pu-
nibilità del reato di riciclaggio sottolineate in precedenza. Si confermava, infatti,
come le ulteriori operazioni poste in essere dall’autore del reato presupposto per
ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni avrebbero potuto
rappresentare la naturale prosecuzione del medesimo reato, dando luogo soltanto
ad un mero post factum non punibile. Inoltre, la punibilità dell’autoriciclaggio
avrebbe potuto costringere l’autore del reato presupposto ad esporsi ad un maggior
rischio di essere scoperto, in violazione dell’ulteriore principio del nemo tenetur se
detegere. Secondo la Commissione Greco, tali difficoltà avrebbero potuto essere tut-
tavia superate attraverso un’attenta formulazione della nuova norma, che risultasse
connotata da un autonomo disvalore meritevole di sanzione. Venne suggerita così
l’adozione di una nuova fattispecie che valorizzasse, sotto il profilo materiale della
condotta, la natura essenzialmente finanziaria e la fraudolenza delle operazioni, e
che attribuisse centralità non tanto alla finalità di ostacolare l’identificazione della
25 Istituita con decreto del Ministro della Giustizia dell’8 gennaio 2013.

