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CAPITOLO 1 – IL RICICLAGGIO COME PRESENTAZIONE LECITA DI PROVENTI ILLECITI 20
sosteneva come la collocazione più corretta della nuova fattispecie di reato sarebbe
stata probabilmente nel Titolo VIII, Libro II, del Codice penale, dedicato ai delitti con-
tro l’ordine economico e finanziario, ipotizzando un Capo II-bis dove si sarebbe an-
dato ad inserire il nuovo art. 517-sexies. In questo caso, come in altri, evidente ri-
sulta il danno provocato dall’assenza dei giuristi nello studio e nell’analisi di feno-
meni complessi come quello in esame che, lasciando vuoto il posto che avrebbero
dovuto occupare nel dibattito, hanno permesso che si fraintendesse il diverso obiet-
tivo che si sarebbe dovuto in realtà raggiungere. Parlare di attività economica o fi-
nanziaria, quanto di godimento personale o mero utilizzo, appare fuori luogo in
tema di riciclaggio, essendo di questo la ratio madre il voler attribuire una apparenza
lecita ai proventi di attività illecite. Come avremo modo di vedere poi più avanti,
parlare di riciclaggio o autoriciclaggio nei confronti del riutilizzo nel ciclo dell’azienda
di somme derivanti da evasione interpretativa nella medesima attività, appare
quanto meno fuori luogo, essendo palese già all’inizio una chiara apparenza lecita
dell’attività di partenza e mancando quindi l’elemento oggettivo della condotta, sus-
sistendo invece riciclaggio nel caso in cui, pur nell’ambito di un quantomeno dubbio
godimento personale, si acquisti un gratta e vinci per celare la provenienza illecita
di una somma. Già dallo studio effettuato quindi dalla Commissione Greco, ci si sa-
rebbe dovuti accorgere dell’errore di valutazione cui si stava andando incontro, dif-
ferenziando tra attività economica e mero utilizzo della somma illecita, e che ha por-
tato alla fine a una norma sfasata rispetto alla realtà.

