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CAPITOLO 1 – IL RICICLAGGIO COME PRESENTAZIONE LECITA DI PROVENTI ILLECITI 22
un’interposizione o intestazione fittizia di persone fisiche o giuridiche, quanto in una
simulazione di negozi giuridici o, ancora, nella tenuta di una contabilità nera o
nell’utilizzo di buste paga non veritiere. Tali mezzi, a prescindere da quello nel con-
creto utilizzato, devono essere in sostanza tutti volti a nascondere, in tutto o in
parte, i redditi imponibili. All’art. 648-ter.1, al contrario, il legislatore non ha richie-
sto l’utilizzo di alcun mezzo fraudolento, con la conseguenza che, a differenza che
nell’art. 3 del decreto 74, nell’autoriciclaggio risulta essere sufficiente l’utilizzo di un
qualunque mezzo diretto a integrare una delle condotte tipiche, già supra analiz-
zate, purché idoneo ad ostacolare, in concreto, l’accertamento sulla provenienza il-
lecita dei proventi criminosi. Con la conseguenza che, come già indicato, rischia se-
riamente di integrare tale fattispecie, attraverso una lettura erronea dell’avverbio
concretamente, anche la condotta di un imprenditore che, avendo sottratto, magari
erroneamente e in via interpretativa, soldi al Fisco, li reimpieghi nella medesima
azienda. Tornando al rapporto tra le proposte Greco e la previsione invece divenuta
legge, la differenza è dunque in teoria di non poco momento, soprattutto alla luce
di quanto si dirà qui di seguito, a meno che, come purtroppo spesso accade, la giu-
risprudenza, per ragioni di politica criminale, non adotti un’interpretazione della
nuova figura di reato che tenda a svilire la sua natura di fattispecie a condotta vin-
colata. Risulta sin troppo evidente, allora, come l’ampiezza applicativa della fatti-
specie vari notevolmente a seconda della portata che venga riconosciuta all’inciso
in corsivo. Ed infatti, il dato letterale lascerebbe intendere che le citate condotte
non siano da sole sufficienti ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita
del denaro o degli altri beni, ma che la fattispecie richieda un quid pluris, consistente
in un’attività dissimulatrice ulteriore. Una simile interpretazione della fattispecie

