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CAPITOLO 1 – IL RICICLAGGIO COME PRESENTAZIONE LECITA DI PROVENTI ILLECITI 26
includibilità, nella clausola tedesca suddetta, anche dell’autore dello stesso oltre che
dei meri concorrenti. E alla fine ha prevalso, nell’analisi dei giudici della Corte, il
principio del divieto della doppia punizione, sancito tra l’altro anche dal terzo
comma dell’art. 103 della Legge Fondamentale tedesca, pur essendo stata affermata
in altri casi la punibilità di chi, commettendo il reato di corruzione in un paese estero,
si fosse reso responsabile del conseguente riciclaggio nel territorio tedesco. In In-
ghilterra la situazione è ancora diversa. Qui, differentemente da quanto abbiamo
visto per la Spagna e, al contrario, similmente a quanto accade anche negli Stati Uniti
e in Australia, la condotta di autoriciclaggio non ha un risalto autonomo. La norma
di riferimento è il Proceeds of Crime Act del 2002, che fa rientrare nella condotta di
riciclaggio non solo l’occultare, il trasformare, il convertire o il trasferire i proventi
di attività criminose [...], ma anche gli accordi posti in essere per compiere tali ope-
razioni e l’acquisizione e il possesso di beni di origine illecita. Tuttavia, dal 2007 e
con recenti modifiche nel 2012, attuative della Direttiva 2005/60/CE, anche le Mo-
ney Laundering Regulations, sorte per dare attuazione alla già incontrata Direttiva
91/308/CEE, si aggiungono alla disciplina antiriciclaggio, applicandosi ai fornitori di
servizi finanziari, destinatari degli obblighi di controllo, monitoraggio e segnalazione
nei confronti delle operazioni effettuate dai loro clienti. Nonostante tutto, e al di là
delle singole discipline ovviemente differenti, seppur simili, nei diversi paesi passati
in rassegna, appare quantomeno semplicistico l’essersi aggrappati al fatto che l’Ita-
lia fosse uno dei pochi Paesi a non prevedere una simile fattispecie, per diverse ra-
gioni. In primo luogo, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è mai facile
prelevare uno strumento normativo da un determinato ordinamento per importarlo
sic et simpliciter in un altro. È un po’ come accade per il trapianto d’organi, dove si
rischia una violenta crisi di rigetto, con esiti inevitabilmente infausti. Per evitare ciò

