Page 39 - Quaderno 2017-1
P. 39

CAPITOLO 1 – IL RICICLAGGIO COME PRESENTAZIONE LECITA DI PROVENTI ILLECITI 27

e far sì che il nuovo strumento funzioni anche altrove, occorre sempre condurre un
attento studio tanto sull’ordinamento donatore, quanto su quello ricevente, per
analizzare come lo strumento normativo si comporti nel primo e come, verosimil-
mente, si comporterà e verrà recepito nel secondo.

1.10. Segue: la differente percezione che del reato di riciclaggio si ha all’estero e
in Italia, con una conseguente differenza applicativa nei due contesti

Ebbene, le modifiche a cui il reato di riciclaggio è stato sottoposto nel tempo, oltre
all’elaborazione giurisprudenziale che tende ad estendere a dismisura la portata ap-
plicativa della fattispecie, ci permettono di tracciare una netta differenza tra la no-
stra disciplina interna e quella straniera. Così, ad esempio, basta prendere a riferi-
mento la definizione che di money laundering è fornita nella pagina istituzionale del
GAFI, dove il riciclaggio è definito come quell’attività posta in essere dall’autore di
un reato per ostacolare l’individuazione della provenienza illecita del profitto di que-
sto. Più nel dettaglio, nel documento del GAFI si descrivono le varie fasi con cui ge-
neralmente si verifica l’occultamento della provenienza delittuosa del profitto del
reato. Ciò può accadere innanzitutto dividendo l’importo in somme minori, deposi-
tate su conti correnti ovvero mediante il reperimento di altri strumenti di paga-
mento, per poi trasferire le somme medesime in altre destinazioni. Una volta im-
messi i beni di provenienza illecita nel sistema finanziario, si apre una seconda fase,
in cui il riciclatore pone in essere tutta una serie di attività, quali la trasformazione
o la sostituzione dei beni. L’ultima fase è rappresentata dal reimpiego dei beni ripu-
liti in un’attività economica lecita. Anche a livello internazionale, dunque, il disvalore
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44