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CAPITOLO 1 – IL RICICLAGGIO COME PRESENTAZIONE LECITA DI PROVENTI ILLECITI 15

e sono tuttora molteplici e hanno coinvolto varie problematiche legate al sistema
penal-tributario a vari livelli. In primo luogo è necessario interrogarsi sulle ragioni
per cui il sistema dei reati tributari non abbia prodotto, nel tempo, i risultati sperati.
La repressione penale viene continuamente sbandierata dai vari governi come uno
strumento fondamentale, se non addirittura l’unico, per fronteggiare il fenomeno
dell’evasione fiscale, risultando tuttavia sin troppo evidente, anche per i non addetti
ai lavori, come ciò non rappresenti altro che un palliativo da conferenza stampa. In
un simile panorama è facilmente spiegabile, allora, la ragione dell’espandersi di
quella che possiamo definire evasione interpretativa, che prescinde da rappresen-
tazioni alterate della realtà, fondandosi piuttosto sulla reinterpretazione dei dati for-
niti dagli stessi contribuenti all’Amministrazione finanziaria, della quale si ritiene ve-
nire disatteso l’inquadramento giuridico.

1.6. Il rapporto tra i reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio e l’intento
doppiamente punitivo del legislatore penale

Ribadiamo che per autoriciclaggio si intende generalmente il riciclaggio o il reim-
piego di denaro o di altre utilità di provenienza delittuosa, realizzato dallo stesso
soggetto che ha commesso, o abbia concorso a commettere, il reato presupposto.
L’art. 648-bis c.p. descrive la condotta di riciclaggio in maniera tassativa, inquadra-
bile nel comportamento di chi, alternativamente, sostituisca, trasferisca, ovvero
compia altre operazioni per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa
di denaro, beni o altre utilità. Allo stesso tempo, il successivo art. 648-ter descrive la
condotta di reimpiego punendo chi, al di fuori dei casi di cui al precedente art. 648-
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