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CAPITOLO 1 – IL RICICLAGGIO COME PRESENTAZIONE LECITA DI PROVENTI ILLECITI 12

1.5. Segue: le pressioni internazionali e le incertezze nazionali sull’introduzione e
sulla natura del reato di autoriciclaggio

Si è succeduta quindi in questi anni una frenetica rincorsa all’includibilità della con-
dotta di evasione tra le fattispecie presupposto sia del reato di riciclaggio che di au-
toriciclaggio16, rischiando tuttavia di fare un grosso buco nell’acqua. Risalendo nel
tempo, notiamo come l’incriminazione per la condotta di autoriciclaggio fosse stata
prevista già dalla Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione del 199917, che
all’art. 13 stabiliva che gli Stati-parte adottassero le misure legislative necessarie per
prevedere come reato, secondo la propria legge interna, gli illeciti indicati all’art. 6,
par. 1, lett. a) e b) della Convenzione di Strasburgo del 199018, tra i quali figurava
anche l’autoriciclaggio. Era tuttavia prevista la possibilità, all’art. 6, par. 2, lett. b)
della Convenzione del 1990, che gli Stati-parte potessero stabilire che del reato di
riciclaggio non potesse essere chiamato a rispondere l’autore del reato presuppo-
sto, ove richiesto dai principi fondamentali del singolo ordinamento. Analoga previ-
sione era contenuta nell’art. 6 della Convenzione ONU contro il crimine organizzato
transnazionale, adottato dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 mag-
gio 200119. Da questa possibilità offerta da entrambe le Convenzioni, sembrava de-
rivare che la regola generale fosse la sanzionabilità dell’autoriciclaggio. E comunque
la necessità dell’introduzione nel nostro ordinamento di tale reato era da tempo
all’attenzione dello stesso Parlamento. Al Senato sono stati esaminati in sede refe-

16 Introdotto all’art. 3 della l. 15 dicembre 2014, n. 186.
17 Ratificata dall’Italia con l. 28 giugno 2012, n. 110.
18 Ratificata dall’Italia con l. 9 agosto 1993, n. 328.
19 Ratificata dall’Italia con l. 16 marzo 2006, n. 146.
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