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CAPITOLO 1 – IL RICICLAGGIO COME PRESENTAZIONE LECITA DI PROVENTI ILLECITI 8
quali sarebbe dovuto derivare il provento da trasformare, con una condotta che in
precedenza ricadeva nelle norme sulla ricettazione o sul favoreggiamento personale
o reale, a seconda dei dati tipizzanti e dell’elemento soggettivo12. Il reato in esame
assumeva in sostanza una funzione sussidiaria, rispetto al reato presupposto, del
quale tuttavia condivideva, all’epoca, l’oggetto giuridico della tutela del patrimonio.
Questo era rivolto a ostacolare e reprimere principalmente i reati presupposto,
come desumibile dalla struttura del delitto in esame quale reato a consumazione
anticipata, che avrebbe potuto essere integrato con semplici fatti o atti diretti alla
sostituzione del denaro o dei valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
Non v’era, in sostanza, un reato né autonomo né rivolto al contrasto del riciclaggio
in quanto tale, svolgendo piuttosto una funzione, appunto, sussidiaria rispetto ai
reati presupposto, di cui condivideva come abbiamo visto l’oggetto giuridico, e in
particolare quello sì del patrimonio, ma anche dell’ordine pubblico, prevedendo
inoltre, al pari dei reati di ricettazione e favoreggiamento personale, l’esclusione dei
casi di concorso nel reato presupposto. A questa nuova fattispecie vennero appor-
tate successive modifiche nel 199013, spinte, da un lato, dall’adesione dell’Italia alla
Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite contro il traffico di stupefacenti del me-
desimo anno e, dall’altro, dalla Dichiarazione di Basilea del 1989 e dalle raccoman-
dazioni del GAFI, cui abbiamo già fatto riferimento, che fecero assumere al reato la
nuova dicitura di riciclaggio, estendendo da un lato il novero dei reati presupposto,
non più soltanto ablativi ma in generale espressivi di realtà economiche più com-
plesse e, dall’altro, anche l’oggetto materiale della condotta stessa, che ora si sa-
12 Cass. Pen., Sez. Unite, 27 febbraio 2014, n. 25191, in Altalex. Disponibile su http://www.altalex.com.
13 L. 19 marzo 1990, n. 55, denominata Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso [...].

