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CAPITOLO 1 – IL RICICLAGGIO COME PRESENTAZIONE LECITA DI PROVENTI ILLECITI 5
qualsiasi tipo che superassero un certo importo. La direttiva n. 2001/97/CE4, succes-
sivamente, ha poi esteso gli obblighi antiriciclaggio ai professionisti, mentre la terza,
la n. 2005/60/CE, recepita con d.lgs. 231/2007, ha inoltre introdotto un nuovo ap-
proccio alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, basato anche sulla collabora-
zione attiva di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e professionisti nella
prevenzione dello stesso. Il decreto ha modificato in particolare il precedente
231/20015, che aveva introdotto in Italia la responsabilità amministrativa per le im-
prese nel caso di comportamenti fraudolenti, da parte di loro impiegati e collabora-
tori, per alcuni tipi di delitti e sotto certe condizioni. Il d.lgs. 231/2007 ha anche ag-
giunto ai reati previsti dal 231/01 i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di de-
naro, beni o utilità di provenienza illecita6. Ciò significa che ogni ente, che sia
azienda, banca, assicurazione, piccola impresa o associazione, deve adottare idonee
misure per evitare che il proprio personale possa commettere tali reati. La preven-
zione ed il contrasto del riciclaggio presso gli intermediari finanziari, gli altri enti ob-
bligati e i professionisti, deve essere realizzato quindi per mezzo di controlli organiz-
zativi, tecnologici e formativi che permettano la piena conoscenza del cliente, la
tracciabilità delle transazioni finanziarie e l’individuazione delle operazioni sospette
di riciclaggio. Gli adempimenti derivano dall’ampia normativa antiriciclaggio nella
quale rientrano, oltre a leggi e decreti legislativi, le Istruzioni di Vigilanza di Banca
d’Italia, CONSOB e ISVASS7, i pareri e le indicazioni del Ministero dell’Economia e
Finanze, dell’UIF, la già incontrata Unità di Informazione Finanziaria, e del Comitato
4 Cui l’Italia ha dato esecuzione con d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
5 Recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni.
6 Art. 25-octies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dall’art. 60 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
7 nell’ordine: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,
subentrato all’ISVAP con l’art. 13 l. 7 agosto 2012, n. 135.

