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tra dipendenti e indipendenti e senza contribuire in alcun modo a un dibattito costruttivo.
Diverse sono state le esposizioni mediatiche e politiche sul tema, andando a individuare in
questa normativa magica una chissà quale formula liberatoria che potesse liberare nos a
malo, soltanto per la capacità degli strumenti da questa messi a disposizione di acquisire
un maggior numero di movimentazioni tracciate. Il fatto che le decisioni internazionali in
materia di antiriciclaggio abbiano sempre più inglobato e tenuto in considerazione il feno-
meno, ha portato alla erronea convinzione che i due problemi fossero una cosa sola, per-
dendo l’allineamento necessario in materia per comprendere la differenza fra di essi. Non
ci si è accorti, nella frenesia di spararla grossa, come i due ambiti avessero sì qualcosa in
comune, ma non poi proprio tutto, arrivando addirittura al paradosso che, in certi casi, è
la stessa normativa antiriciclaggio a portare a un aumento dell’evasione. Ci si scorda che
l’evasore ha paura della tracciabilità, e per la fretta di parlare, di fare la voce grossa, si pensa
che gli intermediari debbano e possano stare a segnalare qualsiasi tipo di movimentazione
sospetta di evasione, oltreché di riciclaggio, proprio per la confusione suddetta, senza pen-
sare al fatto che, per poter essere tracciate, le somme di denaro devono essere versate, oppure
trattenute sui conti e mai prelevate, mentre uno stato di polizia darebbe il via al manteni-
mento delle somme in nero, con tanti saluti alla tracciabilità. Questa, in sostanza, pur es-
sendo fondamentale, lo è e lo può essere soltanto a livello indicativo, con i dati da essa
derivanti che risultano realmente rilevanti soltanto come indizi contabili, e non potendo al
contrario sostituirsi in toto, come si vorrebbe, all’attività degli uffici tributari. Altre conse-
guenze derivano da questa confusione generale in materia fiscale, tra cui la convinzione
della positività dei condoni, che in realtà rappresentano esattamente l’incapacità statica de-
gli uffici nel valutare, cercando di fare gettito proprio là dove gli uffici non riescono – per
incapacità e arrendevolezza – ad arrivare, e la convinzione che nei paradisi fiscali i soldi
detenuti siano tutti da addebitare a fantomatici evasori, come è avvenuto con lo scandalo
dei Panama Papers. In questo caso, invece, è importante rilevare come la percentuale dei
soldi evasi sia ridicola rispetto a quella relativa ad altre motivazioni, tra cui soprattutto la
corruzione e in particolar modo quella nei paesi emergenti, che hanno un livello minore di
democrazia. Ultimo elemento di questa lunga serie di risultati culturali e mediatici, in qual-
che modo, negativi, riguarda la recente introduzione, tra mille difficoltà concettuali, del
reato di autoriciclaggio, inserito insieme alla voluntary disclosure, misura che conferma ul-
teriormente la confusione montante sui temi che trattiamo, per i motivi approfonditi nel
testo. È necessario un cambiamento culturale e concettuale, in cui la pubblica opinione, che
pure riesce in qualche modo a comprendere la tassazione attraverso le aziende, cerchi di
fare uno sforzo ulteriore, aiutata dai media e soprattutto dagli studiosi, per cercare di capire
tutti gli altri elementi del puzzle tributario relativo alla determinazione della ricchezza ai
fini tributari.

