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CAPITOLO 1 – IL RICICLAGGIO COME PRESENTAZIONE LECITA DI PROVENTI ILLECITI 3

La citata raccomandazione specifica, tuttavia, che il reato fiscale grave può essere
definito e sussunto in base a diversi parametri, tra i quali un limite fissato in base ad
una categoria specifica di reati gravi, la durata della pena detentiva applicabile ai
reati preliminari, attraverso il cd. metodo della soglia, una lista dettagliata di reati
preliminari, oppure una combinazione dei metodi appena elencati. Si specifica al-
tresì che, indipendentemente dal metodo che si è deciso di perseguire, ogni paese
deve perlomeno includere una gamma di reati in queste categorie. Il reato di rici-
claggio di denaro deve poter essere inoltre esteso a tutti i tipi di beni, indipenden-
temente dal loro valore, che costituiscano direttamente o indirettamente provento
di reato. Nel tempo sono poi stati affinati degli obblighi preventivi di adeguata veri-
fica della clientela degli operatori finanziari, chiarendone le modalità di adatta-
mento alle caratteristiche del rischio e rafforzandone l’intensità nei casi di maggiore
esposizione, ad esempio per le persone politicamente esposte sia domestiche che
estere, che devono essere quindi sottoposte a misure obbligatorie di verifica raffor-
zata. Sono state anche introdotte misure più incisive per assicurare la trasparenza
delle società e degli enti e per l’individuazione delle persone fisiche controllanti, che
sarebbero i cd. titolari effettivi. Misure rafforzate di verifica devono essere applicate
anche in relazione ad attività che comportino l’impiego di tecnologie operative di
carattere innovativo o la commercializzazione di nuovi prodotti finanziari. Tra i temi
fondamentali delle nuove raccomandazioni figura anche il rafforzamento delle FIU2,
le Financial Intelligence Unit, e dei meccanismi di collaborazione internazionale. Le
nuove regole, ispirate agli standard Egmont, precisano taluni aspetti dell’attività di
analisi finanziaria, e stabiliscono, tra l’altro, un obbligo generale per le FIU di pre-
stare la più ampia collaborazione possibile nei confronti delle controparti estere,

2 Istituita in Italia con d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
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