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CAPITOLO 1 – IL RICICLAGGIO COME PRESENTAZIONE LECITA DI PROVENTI ILLECITI 7
tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nel cui caso si
dovrà inviare senza ritardo una segnalazione, appunto, alla UIF. Sarà questa a effet-
tuare poi approfondimenti sulle segnalazioni ricevute e a trasmetterle, arricchite
dell'analisi finanziaria, al NSPV della Guardia di finanza e alla DIA9. Qualora le segna-
lazioni siano ritenute infondate, la UIF le archivia. Aspetti strettamente connessi e
strumentali agli adempimenti imposti dalla normativa antiriciclaggio consistono
nella limitazione all'uso del contante e nella tracciabilità dei pagamenti e delle ope-
razioni bancarie, al fine di favorire una maggiore trasparenza dei flussi finanziari. Il
valore soglia per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore, in particolare, ha su-
bito varie modifiche negli anni, fino ad arrivare all’ultima manovra del Governo Renzi
che l’ha innalzato nuovamente a 3000 euro10.
1.4. L’influenza degli accordi internazionali sull’ampliamento della categoria dei
reati presupposto del riciclaggio e sull’inserimento del reimpiego, nonché il rap-
porto tra gli stessi
Il reato di riciclaggio è stato oggetto di diverse e susseguenti modifiche nel tempo,
a cominciare dal 197811, anno in cui venne introdotta la nuova fattispecie di riutiliz-
zazione dei beni, rubricata sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina ag-
gravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione; un dato
da rilevare risulta nella previsione di un gruppo chiuso di delitti presupposto, dai
9 Nell’ordine: Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e Direzione Investigativa Antimafia.
10 L. 28 dicembre 2015, n. 208.
11 D.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito e modificato poi dalla l. 191 del 18 maggio del medesimo
anno.

