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CAPITOLO 1 – IL RICICLAGGIO COME PRESENTAZIONE LECITA DI PROVENTI ILLECITI 9

rebbe identificato in denaro, beni o altre utilità. Le nuove modifiche, oltre ad aggra-
vare il trattamento sanzionatorio della condotta, eliminavano il richiamo al dolo spe-
cifico del procurare a sé o ad altri profitto o aiuto, recidendo qualsiasi legame rima-
nente con le fattispecie di ricettazione e favoreggiamento. Questa innovazione, tut-
tavia, oltre a modificare anche in modo sensibile la fattispecie di riciclaggio, intro-
dusse anche quella di cui all’art. 648-ter, riferita al reimpiego di capitali di prove-
nienza illecita, con cui il legislatore, disegnando una fattispecie ulteriormente resi-
duale rispetto ai precedenti delitti di ricettazione e riciclaggio, si era posto l’obiettivo
di coprire ogni ulteriore ed eventuale operazione connessa alla reimmissione nel cir-
cuito legale del denaro c.d. ripulito, con lo scopo di non lasciare spazio a eventuali
vuoti di tutela, a valle dei delitti di ricettazione e riciclaggio, e di sanzionare anche la
fase terminale del cd. recycling, quale integrazione del denaro di provenienza illecita
tramite l’immissione nelle strutture dell’economia legale di capitali già ripuliti. Come
il riciclaggio, anche l’art. 648-ter prevede inoltre come circostanza aggravante, al
secondo comma, l’aver commesso il reato nell'esercizio di un'attività professionale
nonché la sua applicabilità anche se l'autore del delitto, dal quale il denaro o le cose
provengano, non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una con-
dizione di procedibilità riferita a tale delitto. Costituisce invece una attenuante la
particolare tenuità del reato, in riferimento al valore economico delle risorse di pro-
venienza illecita impiegate. L’elemento oggettivo del reato si differenzia dal riciclag-
gio in quanto, mentre quest’ultimo prevede la sostituzione, il trasferimento o le ope-
razioni finalizzate ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei
beni, l’art. 648-ter punisce il loro reimpiego in attività economiche o finanziarie.
Quella del reimpiego è comunque una fattispecie accessoria al riciclaggio nonché,
per la presenza anche qui della clausola di riserva, di non facile applicazione, tenuto
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