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CAPITOLO 1 – IL RICICLAGGIO COME PRESENTAZIONE LECITA DI PROVENTI ILLECITI 11
presupposto, con l’estensione della condotta a tutti i delitti non colposi, e aggiun-
geva, dall’altro, le condotte del trasferimento dei proventi illeciti nonché del compi-
mento di altre operazioni in modo da ostacolarne l’identificazione, aggiunta indica-
tiva ora di uno scopo, al posto del dettato precedente che mirava a punire la con-
dotta che semplicemente ostacolasse l’identificazione. Un’interpretazione letterale
del disposto porta quindi a far rientrare nell’insieme dei reati presupposto del rici-
claggio tutti i delitti, con l’esclusione di quelli colposi, che sono comunque pochi. Si
è passati così da una limitazione-tipizzazione dei reati presupposto, prevista dalla
versione del 1978 dell’articolo, quali rapina aggravata, estorsione, sequestro di per-
sona e traffico di stupefacenti, ad una formulazione che rischia di configurare come
presupposto del riciclaggio fatti anche a scarso disvalore sociale. Già con questi in-
terventi normativi, in sostanza, il legislatore riuscì nell’impresa di creare un’incer-
tezza assoluta, piombando sull’intero sistema giuridico normativo, e con esso sulla
dottrina e sulla giurisprudenza, con una veemenza che, a discapito degli anni che poi
sono serviti per delineare definitivamente la fattispecie di riciclaggio e per inserire
quella di reimpiego, le ha fatte faticare e non poco per giungere a una accettabile,
ma non certa, collocazione giuridica.

