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a significare che trattasi, cioè, di un’attività non tipizzata, ma prevista in maniera da
sussumere ogni forma possibile di collaborazione, il che è avvenuto nella specie. Ne
consegue che la presenza del magistrato di collegamento in udienza, per quanto non
prevista e per quanto sovrabbondante, non è viziante, anche laddove detto magistrato abbia
avuto un ruolo attivo.
E, ancora, di pregio giurisprudenziale appaiono le sentenze Cass. Pen., Sez. VI, 31
gennaio 2014, n. 5092 e C.G.U.E., 27 maggio 2014, n. C-129/14 PPU225, entrambe relative
al principio del ne bis in idem.
La prima descrive come in tema di rifiuto dell’esecuzione del mandato di arresto
europeo per violazione del ne bis in idem, l’identità dei fatti oggetto di procedimenti diversi
sussiste quando viene riscontrata la perfetta corrispondenza tra le circostanze storiche
contestate, risultando irrilevanti le eventuali divergenze in ordine alla qualificazione giuridica
o all’individuazione delle persone offese. Nel caso di specie, la Corte di appello di Torino, in
esecuzione del mandato di arresto europeo emesso
dall’autorità giudiziaria romena, ha disposto la consegna di un condannato, con
sentenza definitiva, per i reati di traffico di persone, anche minorenni, commessi in danno di
soggetti ben individuati. Avverso la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso per
cassazione la difesa dell’interessato, deducendo, tra le altre censure, l’inosservanza del
divieto di bis in idem, posto che, come emergeva dagli atti processuali, la persona in attesa
di consegna, con riferimento agli stessi fatti indicati a fondamento del mandato di arresto
(anche se commessi in danno di vittime diverse da quelle menzionate in quest’ultimo), era
stata già condannata in Italia, con sentenza passata in giudicato, ad una pena in corso di
esecuzione. La Corte di cassazione, condividendo la prospettazione del ricorrente, ha
ritenuto sussistente la denunciata violazione del principio del ne bis in idem, con la
conseguente necessità, in sede di giudizio rescissorio, di una nuova valutazione in merito alla
ricorrenza della condizione ostativa alla consegna prevista dall’art. 18, lett. m), della legge di
recepimento del mandato di arresto europeo (L. n. 69 del 2005). Da qui, l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata. Difatti, la Corte di cassazione ha affermato, in primo
luogo, che l’identità dei fatti oggetto di plurime decisioni sussiste quando sia ravvisabile la
225 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62014CP0129.

