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detentiva in Portogallo, potrà scontare la pena detentiva nello Stato membro nel quale
risiede, la Francia.
Inoltre, in materia di giurisdizione e di magistrati di collegamento in ambito di
cooperazione giudiziaria appare rilevante la sentenza Cass. Pen., Sez. VI, 5 gennaio 2015, n.
48 che in un caso di collisione tra nave italiana e ad altra nave avvenuta al largo della Scozia,
in cui ha trovato la morte un marinaio a bordo della seconda imbarcazione ha disposto la
consegna del comandante italiano al Regno Unito, in esecuzione di un mandato di arresto
europeo, disconoscendo la giurisdizione italiana e facendo interessanti affermazioni sui
poteri di intervento dei magistrati di collegamento in udienza. La Cassazione ha affrontato
un caso, per certi aspetti simile ad altri cui la cronaca nazionale ci aveva già tristemente
abituato, in cui una nave battente bandiera italiana non ha evitato la collisione con altra nave
britannica a bordo della quale viaggiava, tra gli altri, un giovanissimo marinaio, che trovava
la morte nell’incidente. Il Regno Unito ha emesso mandato di arresto europeo ai danni del
comandante italiano, arresto eseguito in Italia e convalidato dalla Corte di Appello di Roma
che ha disposto la consegna del navigante allo Stato straniero. Il ricorso per Cassazione del
consegnando, rigettato con la sentenza in commento, ha fatto leva su due aspetti: la
presenza della giurisdizione italiana e la irritualità della partecipazione all’udienza in Corte di
Appello del magistrato di collegamento britannico, concretatosi anche nel deposito di un
parere in tema di giurisdizione. In primo luogo, è stata affermata la giurisdizione scozzese.
L’illecito per cui si è proceduto è, infatti, chiaramente inquadrabile nella fattispecie
dell’omicidio colposo. Non vi è stata, in altri termini, la lamentata confusione tra murder e
culpable homicide, posto che chiaramente il mandato di arresto scozzese indicava la
condotta del comandante italiano come incauta e la morte del marinaio come effetto di una
manovra insufficiente al fine di evitare la collisione. Il fatto è, quindi, punito anche dalla
legge italiana, sicché non è evocabile la presunta specialità dell’art. 58 del Merchant Shipping
Act 1995224, cioè l’omicidio in mare. Il provvedimento della Corte d’Appello ha fatto,
pertanto, corretta applicazione del principio per cui in caso di perpetrazione di reato su nave
mercantile che si trovi nelle acque territoriali di altro Stato, prevale la giurisdizione dello
Stato di bandiera allorché l’illecito concerna esclusivamente le attività e gli interessi della
comunità nazionale cui appartiene il natante, mentre prevale quella dello Stato costiero ove
224 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/21/contents.

