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      Discorso simile riguarda la sentenza della CGUE(Grande Sezione) del 26 febbraio
2013 nella causa C‑399/11221, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Constitucional (Corte
costituzionale, Spagna), con decisione del 9 giugno 2011, pervenuta in cancelleria il 28 luglio
2011, nel procedimento Stefano Melloni c. Ministerio Fiscal. Nella fattispecie il sig. Melloni
veniva condannato per bancarotta fraudolenta dal Tribunale di Ferrara, a seguito di un
procedimento contumaciale. Il procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna
emetteva un mandato d’arresto europeo nei confronti del Melloni, che veniva arrestato in
Spagna. Il giudice spagnolo competente autorizzava l’esecuzione del mandato con
ordinanza. Avverso la stessa, il Melloni proponeva un recurso de amparo al Tribunal
Constitucional, adducendo una violazione indiretta dei requisiti tassativamente imposti dal
diritto a un processo equo sancito dall’articolo 24, par. 2, della Costituzione spagnola. La
CGUE sentenziava che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI
del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del
Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità
giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, subordini
l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena alla
condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere oggetto di
revisione nello Stato membro emittente; l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro
2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, è compatibile con le esigenze
derivanti dagli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea; l’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere
interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di subordinare la consegna di
una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere
oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto
ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione.

      E ancora, la sentenza CGUE (Grande Sezione) del 5 settembre 2012 nella causa C-
42/11, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel d’Amiens (Francia), con decisione del 18 gennaio

221 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A62011CJ0399.
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