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mandato d’arresto europeo anche con riferimento ai residenti (ed a coloro che dimorano)
nello Stato membro dell’esecuzione (la Francia). Nella sentenza in esame la Corte ricorda
che il motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo, previsto dall’art.
4, punto 6della decisione quadro, persegue l’obiettivo di accrescere le opportunità di
reinserimento sociale di una persona condannata ad una pena detentiva in un altro Stato
membro. La Corte ha già avuto modo di precisare che, alla luce di tale obiettivo, i cittadini
dello Stato membro di esecuzione ed i cittadini che risiedono o dimorano nello Stato
membro di esecuzione, integrati nella società di tale Stato, non dovrebbero essere trattati
diversamente (sentenza del 6 ottobre 2009, causa C-123/08, Wolzenburg). 223

      Nella citata sentenza Wolzenburg, pertanto, la Corte chiarisce che uno Stato membro
può limitare il beneficio del motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto
europeo di cui all’art. 4, punto 6 della decisione quadro ai cittadini dello Stato membro di
esecuzione ed ai cittadini di altri Stati membri che abbiano legalmente soggiornato in via
continuativa per cinque anni nello Stato membro dell’esecuzione. Analoga, infatti, è
l’esigenza di garantire che la persona ricercata sia reintegrata nel tessuto sociale dello Stato
membro dell’esecuzione. Nella sentenza in esame la Corte fa un ulteriore passo in avanti,
precisando che gli Stati membri non possono limitare la non esecuzione di un mandato
d’arresto europeo previsto dalla norma incriminata ai solo cittadini nazionali, escludendo in
maniera assoluta e automatica i cittadini di altri Stati membri che dimorano o risiedono nel
territorio dello Stato membro di esecuzione, pena la violazione del principio di non
discriminazione in base alla nazionalità (art. 18 TFUE). Tale affermazione non implica che
lo Stato membro dell’esecuzione debba rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto
europeo emesso nei confronti di chiunque risieda o dimori nel proprio Stato. È compito
della autorità giudiziaria dell’esecuzione valutare il singolo caso al fine di verificare se
sussistano in concreto tra la persona ricercata e lo Stato membro dell’esecuzione, legami
familiari, economici e sociali idonei a dimostrare la sua integrazione nella società di detto
Stato, tali da giustificare l’esecuzione della pena inflitta nello Stato membro di emissione (il
Portogallo) nel territorio dello Stato membro di esecuzione (la Francia). Alla luce di tale
pronuncia, il sig. Lopes, pur essendo cittadino portoghese condannato ad una pena

223 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=77860&doclang=it.
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