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Casație şi Justiție a României (Alta Corte di Cassazione e di Giustizia della Romania). A questo
punto, il sig. Radu si opponeva, dinanzi alla Curtea de Apel Constanţa, alla esecuzione dei
quattro mandati, affermando che, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la
decisione quadro 2002/584/GAI doveva essere interpretata e applicata in conformità alla
Carta. Il giudice rumeno decideva di rivolgere alla Corte di giustizia sei questioni
pregiudiziali in merito.
La Corte ha precisato che, al contrario di quanto affermato dal Radu, il fatto che non
sia necessario sentire la persona prima dell’emissione di un mandato d’arresto europeo nei
suoi confronti non integra una violazione degli artt. 47 e 48, par. 2, della Carta. Invero, se
così fosse stato, la decisione quadro, in quanto fonte subordinata alla Carta - che, ai sensi
dell’art. 6, par. 1, TUE “ha lo stesso valore giuridico dei Trattati” - avrebbe dovuto essere,
se possibile, interpretata in modo da evitare il contrasto con la Carta stessa, o altrimenti
dichiarata invalida (verosimilmente, nei limiti dell’incompatibilità ravvisata). Ad avviso della
Corte, un tal problema non si pone, tuttavia, dal momento che il legislatore UE ha
realizzato, rispetto allo specifico aspetto in questione, un corretto bilanciamento tra la
protezione delle garanzie procedurali fondamentali delle persone interessate da un mandato
d’arresto europeo e le finalità di questo peculiare strumento di cooperazione giudiziaria. Da
un lato, la Corte ha rilevato che “un obbligo, per le autorità giudiziarie emittenti, di sentire la
persona ricercata prima dell’emissione di un siffatto mandato d’arresto europeo
vanificherebbe inevitabilmente il sistema [...] previsto dalla decisione quadro [...] dal
momento che [...] [il] mandato d’arresto deve potersi giovare di un certo effetto sorpresa”
(para. 40); dall’altro, ha tuttavia evidenziato che “in ogni caso, il legislatore europeo ha
garantito il rispetto del diritto all’audizione nello Stato membro di esecuzione in modo tale
da non compromettere l’efficacia del meccanismo del mandato d’arresto europeo” (para.
41). La CGUE ha, dunque, concluso sentenziando che la decisione quadro 2002/584/GAI
del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del
Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che le autorità giudiziarie
di esecuzione non possono rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai
fini dell’esercizio di un’azione penale a motivo del fatto la persona ricercata non è stata
sentita nello Stato membro emittente prima dell’emissione di tale mandato d’arresto.

