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le conseguenze del fatto compiuto a bordo si ripercuotano o siano idonee a ripercuotersi
all’esterno incidendo su interessi primari della comunità territoriale. Tali interessi vanno
valutati con riferimento non solo al bene giuridico tutelato dalla norma di cui si assume la
violazione, ma anche alla situazione verificatasi in concreto, che diviene rilevante per lo
Stato costiero allorquando per le sue connotazioni realizzi una condizione di effettivo
pericolo che, rendendo probabile l’offesa per la pace pubblica del Paese o per il buon ordine
del mare territoriale, imponga l’intervento dello Stato costiero. È di tutta evidenza che nella
specie le conseguenze del fatto si siano ampiamente ripercosse all’esterno della nave italiana
ed abbiano inciso su interessi primari della comunità territoriale scozzese, non potendo
sfuggire, al riguardo, che la collisione abbia provocato chiari effetti ambientali. Difettando la
giurisdizione italiana, inoltre, non vi è alcuna possibilità di richiamare la lett. p) dell’art. 18
della legge sul MAE, posto che quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in
parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, la sussistenza del motivo di
rifiuto previsto dall’art. 18, comma 1, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, deve essere valutata
alla luce dell’art. 31, comma 2, della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, il
quale fa salvi eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali, vigenti al momento della sua
adozione e volti a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna della persona richiesta.
Tali ragioni hanno, del resto, portato ad escludere che vi fossero gli estremi per rimettere gli
atti alla Corte di Giustizia europea ex art. 267/3 TFUE. Per quanto concerne i magistrati di
collegamento, magistrati di collegamento, figure tutte operanti presso il nostro Ministero
della giustizia, va ricordato che essi sono stati previsti per effetto dell’azione comune
96/277/GAI del 22 aprile 1996, approvata dal Consiglio in base all’articolo K3 del Trattato
sull’Unione europea, che ha stabilito un quadro per lo scambio di magistrati o funzionari
particolarmente esperti in procedure di cooperazione giudiziaria sulla base di accordi
bilaterali o multilaterali tra gli Stati membri. Alla luce di tale fonte va ricordato che le
funzioni di magistrati di collegamento comprendono qualsiasi attività intesa a favorire e
accelerare, in particolare mediante l’istituzione di contatti diretti con le autorità giudiziarie
del Paese ospitante, tutte le forme di cooperazione giudiziaria in materia penale e, se del
caso, civile. Le funzioni di magistrati di collegamento possono anche comprendere qualsiasi
attività finalizzata allo scambio di informazioni e statistiche volte a favorire la comprensione
reciproca dei sistemi e delle rispettive banche dati giuridiche degli Stati interessati. Il che sta

