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corrispondenza storico-naturalistica delle circostanze di tempo, di luogo e di persona,
nonché di tutti gli elementi costitutivi del reato.

      Ribadito tale principio, espressione, peraltro, di un consolidato orientamento
giurisprudenziale, la Corte ha precisato, poi, che la verifica dell’identità del fatto deve
valorizzare i profili materiali dell’imputazione, senza indugiare su eventuali divergenze nella
qualificazione giuridica.

      In linea con i più recenti approdi della giurisprudenza europea, la Corte di cassazione
ha anche valorizzato la ratio del divieto del bis in idem, ricollegandola ad una più estesa tutela
dei diritti dell’individuo. L’operatività, dunque, del divieto del bis in idem non è preclusa
quando i fatti oggetto di imputazione siano ricondotti a titoli di reato diversi, né quando -
ferma l’identità delle circostanze accertate nei distinti procedimenti - le rispettive
contestazioni differiscano nell’indicazione delle persone offese.

      La seconda, quasi a corollario di quella appena delineata, esplica come affinché operi il
principio del ne bis in idem sia richiesto che la pena inflitta in uno Stato membro sia stata
eseguita o sia attualmente in corso di esecuzione, non essendo tale disposizione contraria
alla Carta dei diritti fondamentali. Nel caso specifico, il signor Zoran Spasic, cittadino serbo, è
stato oggetto, rispettivamente, di un mandato d’arresto europeo (MAE) “spiccato”
dall’Austria, di un mandato d’arresto nazionale emesso dalla Germania per una truffa
commessa a Milano, di una sentenza di condanna del Tribunale di Milano mentre era già in
carcere in Austria, e successivamente, di detenzione in Germania. Nel 2009 Spasic ha
compiuto una truffa a Milano, riuscendo a farsi consegnare dal sig. Wolfgang Soller, di
nazionalità tedesca, la somma di 40mila euro in banconote di piccolo taglio, in cambio di
banconote da cinquecento euro, che si sono, poi, rivelate false. Per questa truffa, è stato
sottoposto a procedimento penale in Germania, mentre il Tribunale ordinario di Milano lo
ha condannato in contumacia - per questo stesso reato - alla pena detentiva di un anno e al
pagamento di una multa di ottocento euro (sulla base di una confessione scritta e ai sensi
dell’art. 640 (truffa), comma 1, c.p. e l’art. 444, comma 1, c.p.p. Nel frattempo, però, Spasic
era stato arrestato in Ungheria - sempre per crimini commessi secondo lo stesso modus
operandi - e poi consegnato alle autorità austriache che lo avevano condannato a una pena
detentiva di sette anni e sei mesi: quindi, Spasic ha pagato la multa irrogata dal Tribunale di
Milano, ma non ha scontato la pena detentiva da questo comminata. A questo punto, la
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