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quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né
privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né
altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale”226.
Sulla base di quanto detto e del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo
cui la situazione del mancato superamento della clausola di specialità, pendente il rapporto
estradizionale e in assenza dei fatti estintivi tipici per effetto della regolare estensione ovvero
della purgazione dell’estradizione, si configura quale assenza di condizione per la
procedibilità dell’azione nel processo penale interno, ovvero per l’eseguibilità della pena227,
la Corte di cassazione ha potuto facilmente accogliere il ricorso del condannato,
specificando come, nonostante gli orientamenti in base ai quali la specialità non si applichi
con riferimento alle misure di sicurezza che comportino una semplice limitazione della
libertà personale, qualora si versi in ipotesi di misure di sicurezza restrittive della libertà
stessa, non applicate con la sentenza di condanna per la quale è possibile emettere il MAE.,
la clausola produce gli effetti che le sono propri. Come correttamente osservato dai giudici
di legittimità, invero, l’assegnazione ad una casa di lavoro, applicata dal magistrato di
sorveglianza, ha carattere indubbiamente detentivo ed è, pertanto, soggetta, ai fini
dell’applicazione nella procedura del MAE, al consenso espresso, consapevole, inequivoco e
consacrato in un atto formale dell’estradato.
226 Tale disposizione non applica quando:
a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è
stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo
lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;
b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;
c) il procedimento penale non consente l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;
d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa
una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;
e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le
forme di cui all’art. 14;
f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di
specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale
dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate
all’art. 14 L. n. 69 del 2005, che disciplina la manifestazione del consenso alla consegna, richiedendo
che lo stesso sia validamente espresso e consapevole.
227 Cass. Pen., Sez. Unite, 28 febbraio 2001, n. 8.

