Page 310 - Quaderno 2017-1
P. 310

298

ha ribadito l’operatività anche in fase di esecuzione, e, con riguardo specifico, anche in
relazione alle misure di sicurezza che comportino una restrizione della libertà personale.

      La vicenda sottoposta al vaglio dei Giudici di legittimità ha ad oggetto un’ordinanza
del Tribunale di sorveglianza di Milano che, investito del reclamo avverso la decisione del
Magistrato di sorveglianza competente -con la quale era stata applicata la misura di sicurezza
della casa di lavoro per due anni a seguito di dichiarazione di “delinquente abituale” del
prevenuto- respingeva le doglianza di quest’ultimo aventi ad oggetto, in particolare,
l’eccezione di improcedibilità per mancanza di consenso all’estensione dell’estradizione
proprio con riferimento alla domanda di delinquenza abituale e correlativa applicazione
della misura di sicurezza privativa della libertà personale. Il procedimento di sorveglianza
era stato iniziato a seguito dell’esecuzione del M.A.E. e della consegna, da parte delle
autorità spagnole, all’autorità italiana. Il condannato aveva prestato il consenso a che fossero
eseguite nei suoi confronti, oltre alla condanna per la quale era stato eseguito il mandato,
anche quelle risultanti dal provvedimento di cumulo a suo carico. Nessun consenso, invece,
risultava manifestato in ordine all’estensione dell’estradizione anche alla domanda di
delinquenza abituale ed alla applicazione della misura di sicurezza restrittiva della libertà. La
Suprema Corte ha evidenziato la ratio e la portata del principio di specialità, già sancito
nell’art. 14 della Convenzione europea di estradizione (ribadito negli artt. 699 e 721 c.p.p.) e
operativo anche nella procedura di mandato d’arresto europeo.

      Il principio (o clausola) di specialità, infatti, costituisce regola tradizionale della materia
estradizionale, prevedendo espresse condizioni per la caducazione dei limiti da esso imposti
ai poteri di giurisdizione dello Stato richiedente, relativamente ai fatti commessi dalla
persona estradata prima della consegna, e non coperti dalla decisione dello Stato richiesto.
Tali condizioni si sostanziano nel fatto che quest’ultimo abbia prestato consenso
all’estensione dell’estradizione (cosiddetta “estradizione suppletiva”) o che l’estradando,
avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato (entro un termine determinato) dopo il suo
rilascio definitivo, il territorio dello Stato al quale è stato consegnato o che, dopo averlo
lasciato, vi abbia fatto ritorno (cosiddetta “purgazione dell’estradizione”). Le suddette regole
sono state riprodotte anche per la procedura semplificata relativa al mandato d’arresto
europeo. La già citata L. n. 69 del 2005 stabilisce, all’art. 26 che “la consegna è sempre
subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il
   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315