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Germania ha emesso un Mandato di arresto europeo (MAE) a seguito del quale le autorità
austriache hanno consegnato alle autorità tedesche il sig. Spasic, che dalla fine del 2013 era
in detenzione provvisoria in Germania, in attesa di essere giudicato anche qui per il reato di
truffa commesso in Italia: peraltro, essendo stato consegnato alle autorità tedesche,
l’esecuzione della pena inflittagli in Austria era stata temporaneamente sospesa.

      Spasic, però, ha sostenuto che, in base al principio del “ne bis in idem”, non si potesse
procedere penalmente nei suoi confronti per gli stessi fatti, dato che era stata già
pronunciata nei suoi confronti, in Italia, una sentenza definitiva ed esecutiva. Secondo le
autorità tedesche, in base alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen
(CAAS) del 14 giugno 1985, il principio del “ne bis in idem” non opererebbe, non essendo
stata ancora eseguita in Italia la pena detentiva. Dal canto suo, Spasic ha replicato
sostenendo che la condizione dell’esecuzione prevista nella CAAS non potrebbe
validamente limitare la portata della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue: a suo dire, quindi,
dovrebbe essere rimesso in libertà perché ha pagato la multa di ottocento euro (e, quindi, ha
eseguito la pena che gli è stata inflitta). La C.G.U.E. ha sentenziato, dunque, che l’art. 54
della CAAS subordina l’applicazione del principio del ne bis in idem alla condizione che, in
caso di condanna, la pena “sia stata eseguita” o che è attualmente in esecuzione; secondo la
Corte di Giustizia tale “condizione supplementare dell’esecuzione”, pur rappresentando una
limitazione del principio del ne bis in idem, è compatibile con l’art. 50 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Ue che garantisce tale principio. Infatti, la condizione dell’esecuzione
prevista dalla CAAS non rimette in discussione il principio del ne bis in idem in quanto tale,
dato che essa mira unicamente a evitare l’impunità di cui potrebbero giovarsi persone
condannate in uno Stato membro con sentenza penale definitiva. Con riferimento al
secondo quesito sollevato dal giudice del rinvio, la Corte ha dichiarato altresì che, allorché
una pena detentiva e una pena pecuniaria sono pronunciate a titolo principale (come nel
caso del sig. Spasic), l’esecuzione della sola pena pecuniaria non è sufficiente per considerare
che la pena sia stata eseguita o sia in corso di esecuzione ai sensi della CAAS: in altre parole,
nella fattispecie in questione, il semplice pagamento dell’ammenda penale non può far
ritenere che la sanzione sia stata eseguita o che sia in corso di esecuzione.

      Infine, la sentenza Cass. Sez. I del 22 settembre 2014, n. 38637 relativa al principio di
specialità nella procedura di mandato d’arresto europeo, con la quale la Suprema Corte ne
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