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2011, pervenuta in cancelleria il 31 gennaio 2011, nel procedimento relativo all’esecuzione
di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge.222
Nel dicembre 2003, il sig. Lopes, cittadino portoghese, è stato condannato a cinque anni di
reclusione dal Tribunale di Lisbona per il reato di traffico di stupefacenti. Nel settembre
2006, lo stesso Tribunale ha emesso un mandato d’arresto europeo nei suoi confronti ai fini
dell’esecuzione della pena. Successivamente, il sig. Lopes si è stabilito in Francia. Dal
febbraio 2008 lavora, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, come
autotrasportatore per una impresa francese e nel luglio 2009 ha sposato una cittadina
francese con la quale risiede in Francia.

      Nell’ambito del procedimento principale relativo all’esecuzione del mandato d’arresto
europeo, il procuratore generale della Corte d’Appello francese ha chiesto la consegna del
sig. Lopes allo Stato membro di emissione (il Portogallo), nel cui territorio dovrebbe essere
data esecuzione alla pena detentiva. Il sig. Lopes, infatti, non può scontare la propria
condanna in Francia, in quanto l’art. 695-24 c.p.p. concede alle autorità francesi la facoltà di
rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo solo nei confronti di cittadini
francesi. In concreto, poiché il sig. Lopes non è cittadino francese le autorità giudiziarie
francesi devono dare esecuzione al mandato d’arresto europeo e consegnare il condannato
alle autorità giudiziarie portoghesi. Il sig. Lopes, invece, chiede al giudice del rinvio di
rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo per poter scontare la propria pena in
Francia, sostenendo che la sua consegna al Portogallo sarebbe contraria all’art. 8 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in
quanto arrecherebbe un pregiudizio sproporzionato al diritto al rispetto della sua vita
privata e familiare (egli risiede in Francia con la moglie francese e lavora in tale Stato).
Ritiene, inoltre, di essere vittima di una discriminazione fondata sulla nazionalità, vietata
dall’art. 18 TFUE, in quanto la differenza di trattamento istituita dalla norma nazionale tra
cittadini francesi e cittadini di altri Stati membri non è oggettivamente giustificata. Il giudice
del rinvio, pertanto, domanda alla Corte di Giustizia se l’art. 695-24 del codice di procedura
penale francese, riservando ai soli cittadini nazionali la facoltà di rifiutare l’esecuzione del
mandato d’arresto europeo, sia in contrasto con l’art. 4, punto 6, Dec. Quadro
2002/584/GAI, il quale, invece, consente di invocare il motivo di non esecuzione del

222 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-42/11.
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