Page 299 - Quaderno 2017-1
P. 299
287
La High Court chiede alla Corte di giustizia se l’inosservanza di tali termini le consenta
ancora di statuire sull’esecuzione del mandato di arresto europeo e se il sig. Lanigan possa
essere mantenuto in custodia benché la durata totale del periodo di custodia ecceda tali
termini.
La CGUE (Grande Sezione) ha dichiarato che, in considerazione della centralità
dell’obbligo di eseguire il mandato di arresto europeo e in assenza di qualsivoglia
indicazione esplicita in senso contrario nella decisione quadro, le autorità nazionali sono
tenute a proseguire il procedimento di esecuzione del mandato e a statuire sull’esecuzione
del mandato, anche laddove i termini stabiliti siano scaduti poiché un abbandono del
procedimento in caso di scadenza dei termini potrebbe, infatti, pregiudicare l’obiettivo di
accelerazione e di semplificazione della cooperazione giudiziaria e favorire pratiche dilatorie
del tutto incompatibili con l’obiettivo della Decisione Quadro 2002/584/GAI del
Consiglio, del 13 giugno 2002, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del
Consiglio, del 26 febbraio 2009 di semplificare e ad accelerare le procedure che permettono
di consegnare a un altro Stato membro una persona ricercata ai fini dell’esercizio dell’azione
penale o per l’esecuzione di una pena privativa della libertà in tale Stato. Inoltre, la Corte,
relativamente al mantenimento in custodia della persona, ha rilevato che nessuna
disposizione della decisione quadro prevede che la persona in stato di custodia debba essere
rilasciata in seguito alla scadenza dei termini. Infatti, qualora il procedimento di esecuzione
del mandato di arresto europeo debba essere proseguito dopo la scadenza dei termini, un
obbligo generale e incondizionato di rilascio della persona dopo la scadenza dei termini
potrebbe limitare l’efficacia del sistema di consegna istituito dalla decisione quadro e,
pertanto, ostacolare la realizzazione degli obiettivi da essa perseguiti. Tuttavia, come emerso
dall’analisi proposta nel capito precedente, la Corte ha ricordato che la decisione quadro
dev’essere interpretata conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea e, in particolare, al diritto fondamentale alla libertà e alla sicurezza. A tale proposito,
la Corte ha ribadito che una persona, che si trovi in stato di custodia sulla base di un
mandato di arresto europeo in attesa di essere consegnata, può essere mantenuta in custodia
solo nei limiti in cui la durata totale della sua custodia non risulti eccessiva. Per sincerarsi
che tale ipotesi non ricorra nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione (la High Court) dovrà
effettuare un esame concreto della situazione, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti

