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incremento della fiducia reciproca, quindi, ad una maggiore operatività del principio del
mutuo riconoscimento.210

      Al fine, dunque, di migliorare l’equilibrio tra l’utilizzo del mandato d’arresto e la tutela
dei diritti fondamentali, Commissione e Consiglio hanno individuato alcune misure
prioritarie: diritto alla traduzione e all’interpretazione; diritto all’informazione sui propri
diritti; consulenza legale prima del procedimento e assistenza legale gratuita durante il
procedimento; diritto del detenuto di comunicare con familiari, datori di lavoro e autorità
consolari; protezione degli indagati vulnerabili.

      Alcune di queste misure prioritarie sono già state tradotte in direttive comunitarie.
Queste ultime, così, hanno contribuito ad ampliare la sfera della tutela dei diritti
fondamentali nell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. La prima è stata la direttiva
2010/64/UE, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.211

      Si tratta di un atto estremamente importante perché disciplina un diritto fondamentale
dell’imputato, cioè il diritto ad un’assistenza linguistica adeguata e gratuita (considerando n.
17). L’essenza di tale diritto, già sancito all’art. 6 CEDU, la si coglie nella misura in cui si
consente a indagati o imputati di conoscere le accuse mosse nei loro confronti per garantire
loro, così, il diritto ad un equo processo e l’esercizio del diritto di difesa.

      L’assistenza linguistica si snoda in due facoltà: quella di ottenere l’interpretazione delle
comunicazioni orali (art. 2) e quella ricevere la traduzione scritta di tutti i documenti
essenziali per esercitare i diritti difensivi (art. 3).

      Si tratta di diritti, ricollegabili a coloro che non parlano o non comprendono la lingua
del procedimento, che dovrebbero accompagnare anche l’esecuzione di un mandato
d’arresto (considerando n. 15). Gli Stati richiesti, dunque, dovrebbero provvedere a
garantire il diritto all’interpretazione e traduzione a beneficio delle persone ricercate che non
parlino o non comprendano la lingua del procedimento.

      Per quanto riguarda il diritto all’interpretazione va riconosciuto sia nei rapporti tra
imputato e autorità procedente, sia nelle relazioni tra lo stesso e il suo difensore.

210 Punto 6 della Relazione, «Diritti fondamentali: devono essere adottate e recepite le misure derivanti dalla
   tabella di marcia sui diritti processuali di indagati o imputati, onde garantire il rispetto dei diritti e delle
   libertà fondamentali e accrescere la fiducia reciproca, elemento essenziale a mantenere operativi gli
   strumenti di reciproco riconoscimento quali la decisione quadro del Consiglio».

211 In GUUE, L 280, del 26.10.2010, pp. 1 ss.
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