Page 289 - Quaderno 2017-1
P. 289

277

      Le clausole illustrate, contenute nel preambolo della decisione quadro, sono
emblematiche: richiamano l’attenzione su tutta una serie di garanzie individuali che
dovrebbero essere salvaguardate a prescindere dal fatto che la loro violazione non sia
inserita tra le condizioni ostative alla consegna.

      Come già anticipato, la disciplina delle garanzie individuali, contenuta nella parte
dispositiva dell’atto, è ridotta all’essenziale. Questo emerge, innanzitutto, dalla lettura
dell’art. 11 della decisione quadro, rubricato “diritti del ricercato”. Al soggetto ricercato
devono essere riconosciuti dei diritti minimi: il diritto ad essere informato dall’autorità
giudiziaria dell’esecuzione in conformità al proprio diritto interno del mandato di arresto
europeo e del suo contenuto, anche al fine di poter acconsentire alla consegna; il diritto di
essere assistito da un consulente legale e da un interprete, sempre conformemente al diritto
interno dello Stato di esecuzione. L’art. 12, poi, prevede il diritto del soggetto richiesto,
arrestato sulla base di un mandato d’arresto europeo, di poter essere rimesso in libertà in
qualsiasi momento. Questo può avvenire in conformità al diritto interno dello Stato
richiesto e purché l’autorità dell’esecuzione adotti le misure idonee ad assicurare la consegna
e evitare, così, la fuga.

      Nel caso in cui l’arrestato non presti il proprio consenso alla consegna, l’art. 14
statuisce il diritto all’audizione a cura dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, congruamente
al diritto interno di tale Stato.

      Le garanzie fino a qui esposte rientrano tra quelle che, in dottrina, sono state definite
come di “tipo soggettivo”, da cui si distinguono quelle cosiddette di “natura oggettiva”198.

      Queste ultime sono così definite, in quanto, non si ricollegano direttamente alla
persona del ricercato, ma nondimeno influiscono sull’esecuzione del mandato d’arresto
europeo.

      Sono da ricomprendersi in questa categoria le garanzie previste all’art. 5. La norma
subordina l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, in determinati casi, a talune
condizioni. Si tratta di informazioni accessorie mediante le quali ci si sincera che la consegna
avvenga sulla base di norme conformi all’ordinamento interno dello Stato di esecuzione.

198 D. MANZIONE, Decisione˗quadro e legge di attuazione: quali compatibilità? Quali divergenze?, in AA.VV., Il
   mandato di arresto europeo, diretto da M. Chiavario, G. De Francesco, D. Manzione, E. Marzaduri,
   Torino, 2006, p. 13.
   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294