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non venga tradotta, nella parte dispositiva, in uno dei casi in cui sia possibile rifiutare
l’esecuzione di un mandato d’arresto.

      Nella parte finale del considerando n. 12, si precisa che la DQ non ostacola
l’applicazione da parte degli Stati membri delle loro norme costituzionali relative al giusto
processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà
di espressione negli altri mezzi di comunicazione. Tale previsione introduce una
problematica che potrebbe incidere sulla funzionalità del mandato d’arresto. Consentendo
ai vari Stati, in relazione alle sopra menzionate situazioni soggettive, di poter applicare le
modalità di disciplina contenute nelle rispettive Costituzioni, che possono prevedere profili
anche maggiori di tutela, si realizza una diversità di livelli di garanzie offerte. Ciò potrebbe
avere significative ricadute sul piano del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie
in ambito penale. Infine, il considerando n. 13 prevede il divieto di allontanamento,
espulsione o estradizione di una persona “verso uno Stato allorquando sussista un serio
rischio che essa venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene
inumani o degradanti” Si tratta di una “clausola ‘aperta”, idonea a tutelare la persona da
qualsiasi trattamento lesivo della sua “dignità” latu sensu intesa”.196

      Per quanto riguarda la pena di morte, vista l’ampia adesione ai Protocolli alla CEDU
n. 6 e 13 che la vietano in ogni forma, ad oggi detta esplicitazione non può che rivestire un
valore simbolico. L’importanza di una simile previsione può essere apprezzata, soprattutto,
nell’ottica di un futuro ampliamento dei confini dell’Unione.

      Più significativo, invece, è il richiamo al divieto di trattamenti inumani e degradanti, la
cui nozione può essere ricavata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo. Questo concetto, nel tempo, ha subito una forte evoluzione, tanto da
ricomprendere una tipologia di pratiche sempre più ampie. Vi rientrano, non solo, i casi in
cui sono previste pene corporali o vessazioni psicologiche e fisiche verso i detenuti, ma
anche quelle situazioni che, di volta in volta, si valutano influenti sui diritti della persona
richiesta. 197

196 P. SPAGNOLO, Il mandato d’arresto europeo e le condizioni ostative alla consegna: prime pronunce giurisprudenziali e
   primi contrasti interpretativi, in Legislazione penale, 2007, p. 610.

197 P. SPAGNOLO, Il mandato d’arresto europeo e le condizioni ostative alla consegna: prime pronunce giurisprudenziali e
   primi contrasti interpretativi, in Legislazione penale, 2007 cit., pp. 608˗609.
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