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talune ipotesi degli organi di giustizia di Lussemburgo.182 Il rinvio della Carta nel Trattato e
l’adesione al testo CEDU impegnano comunque l’Unione e le sue istituzioni a garantire che
in tutti i settori di sua competenza le garanzie fondamentali siano non solo rispettate ma
anche attivamente promosse183.
Il tema delle garanzie dell’imputato, prospettiva fondante un modello di processo
penale comune, non ha avuto adeguata visibilità nel testo base europeo, a livello sia
procedurale, sia sostanziale. Il provvedimento è ricco di formule184 ma, quanto alle istanze
personali, esso si caratterizza, come accennato, per un approccio minimalista. Sebbene valga
per i giudici nazionali, il dovere di osservare, tanto nella fase di emissione quanto in quella di
esecuzione dell’ordine, i valori sanciti nella CEDU e nella Carta dei diritti fondamentali,
mancano nell’atto enunciati volti a modellare su quegli stessi valori la procedura per eseguire
il mandato185. I diritti soggettivi sono, infatti, ridotti all’essenziale186. L’art. 11 decisione
quadro prevede solo la garanzia generica per l’arrestato ad essere informato del contenuto
del provvedimento e della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità
182 Cfr. A. CASSESE, Il recepimento da parte italiana, cit., p. 1566.
183 Quanto al mandato di arresto europeo, tale vincolo avrebbe imposto di colmare quel divario esistente fra
i diversi sistemi in ordine ai presupposti e ai criteri per la carcerazione preventiva, punto debole dello
stesso sistema di garanzie predisposto dalla disciplina quadro.
184 Cfr. i richiami contenuti nel preambolo ai diritti del ricercato: in particolare, il considerando n. 12 (che fa
salvo anche il principio di non discriminazione) e l’art. 1 par. 3 decisione quadro (che ribadisce il disposto
del dodicesimo considerando). Sempre nell’ottica della tutela dei diritti fondamentali della persona rileva
poi il tredicesimo considerando, il quale stabilisce che «nessuna persona dovrebbe essere allontanata,
espulsa o estradata verso uno Stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga sottoposta alla
pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumani o degradanti».
185 Sui profili di incompatibilità della decisione quadro con l’ordinamento italiano, qui non affrontati, v. V.
CAIANIELLO - G. VASSALLI, Parere sulla proposta di decisione quadro, cit., p. 463 ssg.; G. VASSALLI, Ecco
perché è incostituzionale il mandato di cattura europeo, in www.dirittoegiustizia.it, 4 giugno 2002; ID., Mandato
d’arresto e principio d’eguaglianza, in Il giusto processo, 2002 (3), p. 129. Si noti, peraltro, che le modifiche
apportate al testo originario (C 4246, Kessler ed altri), da parte della Commissione giustizia della Camera
in prima lettura, sono state tutte dettate dall’esigenza di accogliere le condizioni poste dalla Commissione
affari costituzionali, sotto il profilo della costituzionalità, e dalla Commissione bilancio, per quanto attiene
alle questioni di carattere finanziario. Nel parere espresso il 29 ottobre 2003, la I Commissione aveva,
infatti, evidenziato diversi punti di contrasto della proposta di legge n. 4246 con i princìpi costituzionali; il
parere favorevole era stato quindi condizionato al fatto che tale proposta di legge venisse puntualmente
modificata alla luce dei principi che sovrintendono alla gerarchia e al rapporto tra le fonti. È opportuno
ricordare che la I Commissione ha ritenuto che l’attuazione della decisione quadro sul mandato di arresto
europeo non richiedesse necessariamente, come invece è avvenuto in Francia, una specifica modifica
costituzionale. Cfr. Atti Camera, XIV leg., Assemblea, seduta 19 aprile 2004, n. 452, p. 11, ove, peraltro,
l’on. Pecorella sottolinea che mai si potrebbe incidere «in termini restrittivi sui diritti fondamentali o
inviolabili riconosciuti dalla nostra Costituzione, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 13 e 24,
atteso che tali diritti sarebbero esclusi addirittura da ogni forma di revisione costituzionale di carattere
restrittivo».
186 Cfr. M. PEDRAZZI, Considerazioni introduttive, in M. PEDRAZZI (a cura di), Mandato d’arresto europeo, cit.,
p. 4 ssg.; I. VIARENGO, Mandato d’arresto europeo e tutela dei diritti fondamentali, p. 147 ssg.

