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sistemi processuali e diversa tutela offerta ai sopra menzionati diritti, ne sono le principali
cause.
In tale contesto, dove forte è l’esigenza di una cooperazione efficiente tra Stati al fine
di reprimere il crimine transnazionale, non si possono perdere di vista i diritti e le garanzie
delle persone. Proprio per questi motivi, il futuro traguardo da raggiungere dovrà essere
quello di “un avvicinamento dei sistemi processuali attraverso l’individuazione di garanzie
fondamentali, che devono essere alla base di qualsiasi accordo e che devono essere allineate
a quelle previste nei sistemi più garantisti”. 174
Questo modello riflette la scelta da parte degli Stati membri di mantenere una forte
presa sulle leve del sistema penale175, ostacolando il tentativo della Commissione UE di
costruire un ordine giuridico europeo, pur limitato ad un numero ristretto di fattispecie
criminose, (con norme ed ipotesi criminose unificate)176 e ha prodotto nel testo della
decisione quadro 2002/584/GAI significative lacune quanto alle istanze individuali del
ricercato sotto due profili: quello dell’iter che conduce all’arresto e alla consegna e quello
attinente alla possibile violazione dei diritti della persona oggetto di un provvedimento di
arresto UE.177 In ordine al primo aspetto, va sottolineato che, nonostante i molteplici
richiami contenuti nel preambolo ai diritti del singolo, manca nella parte dispositiva dell’atto
una specificazione delle garanzie di “equo processo” individualizzanti la procedura per
eseguire il “titolo” comune; da qui, il timore di una “generalizzazione” dei diritti di colui che
viene sottoposto a limitazioni della libertà personale. Il fatto che l’Unione si fondi sul
riconoscimento delle libertà fondamentali (art. 6 par. 1 TUE) e che consideri quali principi
comunitari i valori della Convenzione europea del 1950 e delle tradizioni costituzionali degli
Stati membri (art. 6 par. 2 TUE) non costituisce garanzia del rispetto dei medesimi178.
174 L. PULITO, La destatualizzazione delle garanzie nello spazio giudiziario europeo, cit., p. 897.
175 In generale, sulla tematica, v. G. DE FRANCESCO, Internazionalizzazione del diritto e della politica criminale:
verso un equilibrio di molteplici sistemi penali, in Dir. pen. proc., 2003, p. 5 s.
176 L’idea della Commissione UE è quella di sviluppare un sistema comune per perseguire determinate
fattispecie criminose, come descritto nel Corpus Juris 2000 [sul quale cfr. M. DELMAS MARTY - J.A.E.
VERVAELE (a cura di), The implementation of the Corpus Juris in the Member States, Intersentia,
Antwerpen/Groningen/Oxford, 2000, p. 62 s.] o nel Libro Verde sulla tutela penale degli interessi
finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea (COM [2001] 715 def., 11 dicembre 2001).
177 Per le basi giuridiche della decisione quadro cfr. i contributi di L. SALAZAR e di E. BARBE.
178 Il principio, emerso nell’ambito del Consiglio di Tampere che si è svolto nell’ottobre 1999 (cfr. le relative
conclusioni in Cass. pen., 2000, p. 302 ssg.) ha trovato pieno riconoscimento nel nuovo Trattato
costituzionale europeo, adottato il 18 giugno 2004 e firmato a Roma il 29 ottobre 2004 dai Capi di Stato e
di Governo dei Paesi UE, all’art. III-257.3 (oltre che all’art. III-270.1) ove è previsto insieme al criterio del

