Page 278 - Quaderno 2017-1
P. 278

266

caso il mandato d’arresto europeo viene interpretato come una richiesta di estradizione a
tutti gli effetti.

      Non è tuttavia possibile dare attuazione a questa modalità nell’ipotesi che il
procuratore abbia portato il caso di fronte al City o District Court.

      Nel 2004 anche la Repubblica di Cipro ha approvato la legge federale sul mandato
d’arresto europeo.171 L’autorità giudiziaria richiedente viene identificata nella Suprema Corte
di Cipro (Parte II, capo 8) e il mandato d’arresto europeo può essere inoltrato per atti
passibili di punizione secondo le legge federale della Repubblica Unita di Cipro o ad una
legge che stabilisca un limite minimo di pena quale quelli indicati nella decisione quadro n.
2002/584/GAI (Parte II, capo 9). Spetta alla Corte indirizzare la richiesta alla competente
autorità giudiziaria di esecuzione se è noto il luogo ove si trovi il ricercato, in caso contrario
essa stessa avvierà le indagini necessarie sia attraverso il Sistema informativo di Schengen
che tramite il sistema giudiziario europeo (Parte II, capo 10, nn. da l a 3).

      In ultimo, la posizione della Norvegia appare molto particolare nel contesto
dell’Unione europea. Se infatti il mandato d’arresto europeo d’arresto rappresenta un
obbligo per gli Stati membri, così non è per questo Stato che non vi è compreso ma che,
tuttavia, è inserito nel circuito Schengen attraverso l’adesione al Convention Implementing The
Schengen Agreement (SIC) del 14 giugno 1985. Far parte dello spazio Schengen è stato inteso
in via di principio dalla Norvegia come un vincolo ineludibile per la presa d’atto del
mandato d’arresto europeo specie in relazione agli artt. 54 e 55 della CCSA e, pertanto, una
naturale estensione della originaria convenzione. Premesso che la Convenzione europea di
estradizione del 1957 è stata trasposta nell’Extradition Act norvegese n. 39 del 13 giugno
1975, è un dato di fatto che l’introduzione del mandato d’arresto europeo con i due
protocolli e le convenzioni sul terrorismo hanno comportato la sostituzione di alcuni
provvedimenti (art. 31 della decisione quadro n. 2002/584/GAI) a proposito del SIC.
Contemporaneamente è stata prevista la facoltà dei Paesi facenti parte dell’Unione Nordica,
di decidere se mantenere il principio dell’estradizione nei rapporti reciproci ovvero il
mandato d’arresto europeo e questo rappresenterebbe una possibile esclusione da parte
della Norvegia. All’interno della valutazione dei singoli punti della decisione quadro n.

171 Legge n. 133 (I) 2004 in G.U. del 30 aprile 2004 n.3850 allegato 1 (I) come modif. a far data dal 28
   luglio 2006 su decisione della Corte Suprema del 7 novembre 2005.
   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283