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Il ruolo del Ministro della giustizia si evidenzia in modo particolare nel caso della
procedura attiva nei confronti di uno degli Stati membri di esecuzione in quanto ha la
competenza a sottoporre un mandato d’arresto europeo per la sua esecuzione al giudizio
della corte competente.
L’atto 22 170 con cui viene introdotto nel sistema procedurale svedese la decisione
quadro n. 2002/584/GAI si apre con una nota di considerevole peso e cioè che l’atto non è
applicabile ad uno Stato membro nei cui confronti l’Unione europea abbia deciso di
sospendere l’applicazione della decisione quadro (Capitolo 1, Sezione 1). Si tratta di un
esplicito recepimento immediatamente esecutivo, qualora si configurasse l’ipotesi suddetta,
di una norma di principio ad oggi solo formalmente vigente ma mai resa operativa. L’intero
testo normativo si articola in otto capitoli strutturati in sezioni. Si evidenzia per la sua
particolarità la sezione 6 del secondo capitolo ove viene fissato il principio in base al quale,
qualora la persona per la quale si richieda la consegna ai fini di una sentenza custodiale o
una ordinanza detentiva sia di nazionalità svedese, tale consegna non può essere concessa
nel momento in cui il ricercato chieda che la sanzione sia scontata in Svezia. Se poi, al
momento dell’atto, si provi che il ricercato abbia avuto residenza stabile nello Stato membro
per almeno due anni, lo stesso criterio si applica solo se, avuto riguardo alle circostanze
personali della persona o ad altre ragioni, sussistano particolari motivi perché l’esecuzione
abbia luogo in Svezia. Quanto alle autorità competenti la norma prevede che il mandato
d’arresto europeo sia indirizzato direttamente al competente procuratore o, se non
conosciuto, al procuratore generale che si farà carico di trasmetterlo ai procuratori
competenti (cap. 4, sez. 1). Una sezione apposita viene dedicata all’applicazione dell’atto
relativo al mandato d’arresto europeo nei casi in cui siano coinvolte Danimarca e Finlandia
(cap. 4, sez. 4) durante la fase della ricerca della persona della quale si intenda procedere alla
consegna (cap. 4, sez. 3). Si precisa infatti che un procuratore, nell’ipotesi in cui abbia
avviato una indagine per stabilire se la consegna di un ricercato presente in Svezia sul quale
ricade un mandato d’arresto europeo sia eseguibile e questo sia stato inoltrato da un’autorità
giudiziaria danese o finlandese, ha la facoltà di applicare a richiesta dell’autorità emittente,
anziché l’atto relativo al mandato d’arresto europeo, l’Atto (1959:254) sull’estradizione degli
autori di reato vigente tra gli Stati della Danimarca, Finlandia, Islanda e Norvegia. In tale
170 Legge 18 dicembre 2003, n. 1156,

