Page 279 - Quaderno 2017-1
P. 279
267
2002/584/GAI rispetto all’Extradition Act norvegese, interessa soffermarsi sull’approccio al
problema del reato politico. La Section 5 dell’Extradition Act norvegese distingue il reato
politico per il quale non si ammette l’estradizione e il reato che comprende anche un atto
illegale non di natura politica e rispetto al quale, quindi, si applica la procedura. Nel
raffronto tra la Convenzione del 1957 e il mandato d’arresto europeo si interpone il reato di
terrorismo. In simile difficile valutazione la Norvegia ha assunto una posizione di revisione
e riclassificazione del proprio concetto di reato politico non potendo ignorare da un lato i
contenuti delle convenzioni relative alla lotta al terrorismo e dall’altro una tradizione
all’insegna della salvaguardia nei confronti di quanti agiscano per un motivo politico,
chiedendosi se il diffondersi del terrorismo da solo sia sufficiente al ritiro della protezione
da tutte le categorie di reati politici, come prevede la decisione quadro n. 2002/584/GAI.
Stante così le cose, la Norvegia può considerare il mandato d’arresto europeo quale naturale
estensione del SIC adottando tale decisione quadro, oppure partire da una diversa premessa
e arrivare a negoziare le riserve che opereranno nei rapporti reciproci futuri per
l’estradizione tra Unione e europea e Norvegia o addirittura non adottare affatto la
decisione quadro n. 2002/584/GAI. 172
172 OJEU L. 292 del 21 ottobre 2006.

