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La stessa reciproca fiducia tra i diversi sistemi UE, via preferita dal Consiglio europeo
sin dal vertice di Tampere per conseguire i propri obiettivi nel quadro della cooperazione
giudiziaria, non costituisce un argomento risolutivo.
Il problema non è solo quello del testo che disciplina il nuovo ordine di consegna, ma
di molte altre decisioni UE179, in cui il punto debole non sono tanto le norme definite,
quanto la mancanza di una prospettiva difensionale che si traduca in una specificità di
previsioni comuni.
Un primo passo potrebbe essere rappresentato dalla connessione dell’UE, in quanto
tale, al sistema giudiziario della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)180; tale
prospettiva favorirebbe il rispetto di quei princìpi appartenenti al patrimonio delle
«tradizioni costituzionali comuni» di cui alla Convenzione in parola e alla Carta proclamata a
Nizza nel dicembre 2000 e ora inclusa nel Trattato che adotta una costituzione per
l’Europa181. Ogni individuo deve essere, infatti, sicuro di beneficiare nell’ambito del
territorio europeo, di taluni diritti fondamentali e di sapere che se autorità statali
trasgrediscono tali diritti, ogni Paese membro appronta opportune garanzie giurisdizionali,
sottoposte a loro volta al controllo della Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché in
ravvicinamento delle legislazioni penali. In verità, quest’ultimo principio è collocato in posizione
subordinata rispetto alla via del mutuo riconoscimento. Cfr., al riguardo, G. DEAMICIS-G.
IUZZOLINO, Lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia nelle disposizioni penali del Trattato che istituisce una
Costituzione per l’Europa, in Cass. pen., 2004, p. 3073 ssg. In ordine ai lavori per la nuova Costituzione
europea, v. F. DE LEO, La Convenzione sul futuro dell’Europa e la cooperazione giudiziaria in materia penale, in
Dir. pen. proc., 2003, p. 377 ssg. In generale, sull’opera di razionalizzazione dei trattati effettuata dal testo
costituzionale europeo, G. BRONZINI, L’Unione in mezzo al guado: l’accordo sulla Costituzione europea, in
Quest. giust., 2004, p. 1070 s. L’entrata in vigore del Trattato, prevista nel2007 (cfr. Conclusioni della
Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles, 16-17 giugno 2005, 10255/05), è, comunque, condizionata
alle 25 ratifiche nazionali. L’Italia ha proceduto a recepire il nuovo trattato costituzionale europeo con
legge 7 aprile 2005, n. 57, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per
l’Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004».
179 Complementare alla decisione quadro sul mandato di arresto europeo è quella 2003/577/GAI del
Consiglio del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei
beni o di sequestro probatorio (ln G.U.U.E., 2 agosto 2003, L 196), la cui attuazione avrebbe dovuto
avvenire entro il 2 agosto 2005 (art.14). Cfr., altresì, più recentemente, la Proposta di decisione quadro del
Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti
e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali (COM [2003]688 def.), presentata dalla
Commissione il 14 novembre 2003, nonché la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24
febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (ln G.U.U.E., 15 marzo 2005, L
68) e la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del
principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (ln G.U.U.E., 22 marzo 2005, L 76).
180 Cfr., in particolare, l’art. 1-9 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa.
181 Preme notare come sia nel considerando n.12 sia nell’art. 1 par. 3 decisione quadro, sia stato omesso
qualsiasi riferimento alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale, comunque, è richiamata
dall’art. 6 del Trattato UE e dalla Carta stessa.

