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      Le predette considerazioni appaiono fondate da un’analisi pedissequa di preambolo e
parte dispositiva della decisione quadro 2002/584/GAI.

      Nel preambolo all’atto, difatti, emerge l’intendimento espresso dal Consiglio
dell’Unione circa un costante rispetto dei diritti fondamentali delle persone. Il decimo
considerando, con uno sguardo verso il futuro allargamento dell’Unione, precisa che
l’esecuzione di un mandato di arresto può essere sospesa “solo in caso di grave e persistente
violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti dall’art. 6 par. 1, del Trattato
sull’Unione europea”194. Siffatta previsione è stata inserita con l’intento di fugare il timore di
un utilizzo del nuovo strumento per consegne di imputati o condannati a Paesi ove il
rispetto dei diritti umani non sia pienamente praticato. Sicuramente più attinente ai diritti
del ricercato è il dodicesimo considerando, il quale esordisce affermando che la decisione
quadro “rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del Trattato
sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
segnatamente il capo V”. Un richiamo a questo concetto si ha nell’art. 1, par. 3 DQ per cui
l’atto europeo non può modificare l’obbligo del rispetto dei diritti fondamentali e dei
fondamentali principi giuridici sanciti dall’art. 6, par. 1 TUE195. L’importanza di questa
disposizione, oltre che nel richiamo ai diritti garantiti dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la si rinviene nella previsione
del principio di non discriminazione. Proprio per garantire il rispetto del diritto di ciascuno
a non essere discriminato “nessun elemento della presente decisione quadro può essere
interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una
persona che forma oggetto di un mandato di arresto europeo qualora sussistano elementi
oggettivi per ritenere che il mandato di arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire
penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine
etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la
posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi”. Si tratta
dell’unica disposizione, all’interno dell’atto europeo, ad essere dedicata a questo diritto
fondamentale. Tali perplessità nascono dal fatto che la violazione della garanzia in esame

194 Art. 6, par. 1 TUE: « L’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e
   delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri ».

195 M. LUGATO, La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato di arresto europeo, in Rivista di diritto
   internazionale, 2003, pp. 36˗37.
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