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giudiziaria emittente, nonché il diritto all’assistenza legale e di un interprete. L’art. 14 si
limita poi a stabilire la regola dell’ascolto da parte dell’organo giudiziario procedente,
qualora il soggetto non presti il proprio consenso alla consegna.
L’idea è stata quella di fare affidamento sull’applicazione delle regole previste
nell’ordinamento del Paese ad quem. Depone in tal senso il dettato dell’art. 11 decisione
quadro che enuclea il diritto alla conoscenza del titolo UE (nonché all’assistenza di un
avvocato e di un interprete), “in conformità con il diritto interno dello Stato membro di
esecuzione”. L’art. 14 decisione quadro contiene, poi, analoga formula di rinvio.187 Se tale
scelta riflette la circostanza che alle misure coercitive cui viene sottoposta la persona
ricercata si applica la legge del Paese ad quem, suscita qualche perplessità l’aver omesso linee
guida in ordine alle garanzie connesse alla privazione della libertà e, in particolare, ai principi
dell’equo processo.
La decisione quadro avrebbe dovuto dettare al riguardo norme precise, soprattutto
alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale delle corti europee. Molteplici sono, viceversa, le
lacune: manca nel testo il riferimento ad alcuni diritti quali, ad esempio, il diritto della
persona arrestata a preparare la difesa188 e il diritto di appellarsi ad un tribunale al fine di
opporsi al provvedimento.
Non viene, inoltre, specificato il contenuto di alcune garanzie pur menzionate. Si tace,
ad esempio, sulle modalità e sull’ampiezza delle informazioni in ordine al mandato e non vi
è una definizione di processo in absentia. Peraltro, deve ritenersi che la persona oggetto del
provvedimento abbia diritto ad essere informata anche in forma scritta: gli elementi
conoscitivi dovranno, poi, essere forniti nella lingua (o nelle lingue) dello Stato richiesto,
nonché di quello richiedente, così come nella lingua dell’interessato e, se ciò non dovesse
essere possibile entro i tempi necessari, nelle lingue ufficiali dell’Unione europea. Quanto al
contenuto dell’informativa sarebbe stato opportuno far riferimento, nel dettaglio, ai dati
qualificanti il mandato stesso, ovvero: a) la tipologia del reato; b) i diritti della persona,
incluso il diritto di ricorso avverso qualsiasi decisione presa; c) la fonte legislativa dei poteri
in relazione all’assistenza reciproca internazionale; d) la possibilità di accesso al file in
187 Cfr. art. 14 decisione quadro: «Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui
all’articolo 13, l’arrestato ha diritto all’audizione a cura dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione in
conformità con il diritto interno di tale Stato membro dell’esecuzione».
188 Cfr. art. 14 par. 3 lett. b Patto internazionale sui diritti civili e politici e art. 6 par. 3 lett. b CEDU. Sul
punto, v. M. LUGATO, La tutela dei diritti fondamentali, cit., p. 39.

