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all’iniziativa del giudice nazionale, al quale spetta di decidere se sollevare o no la questione.
In ogni caso, dall’art. 34 par. 2 lett. b TUE e dal principio di lealtà nei confronti dell’Unione
dovrebbe discendere l’obbligo per i magistrati di rendere la loro interpretazione del diritto
interno - a prescindere dal fatto che si tratti di disposizioni emanate prima o dopo la
decisione quadro stessa - il più possibile conforme al dettato e agli scopi del provvedimento
UE, al fine di raggiungere il risultato prefissato tramite quest’ultimo192. Spetterà, quindi, in
prima battuta agli organi giudiziari dei Paesi UE garantire il rispetto dei diritti fondamentali,
adeguando il loro comportamento in osservanza di quell’obbligo di interpretazione
conforme. 193
Quanto ai rimedi attivabili da parte della persona coinvolta, occorre considerare che le
misure restrittive adottate a seguito di un mandato potranno, comunque, essere oggetto di
ricorso sul piano europeo innanzi alla Corte dei diritti dell’uomo, nonché sul piano
nazionale, di fronte alle giurisdizioni competenti nel Paese che emette l’ordine e quello che
deve eseguirlo. Dinnanzi agli organi di Strasburgo la persona arrestata potrà far valere i
diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sia per quanto riguarda la
privazione di libertà conseguente all’ordine di arresto ex art. 5 CEDU (legalità e regolarità
della detenzione), sia con riguardo ai principi di fairness, come previsto dall’art. 6 CEDU.
Non è escluso che l’individuo possa anche far valere altri diritti garantiti dalla Convenzione,
come, ad esempio, nel caso in cui la misura violi il diritto al rispetto della vita privata e
familiare, con riferimento all’art. 8 CEDU. Per quanto sia auspicabile il controllo da parte
della Corte circa le modalità con le quali gli Stati membri eseguiranno i mandati UE, va
sottolineato che si tratta pur sempre di un rimedio non tempestivo per il destinatario di un
ordine di arresto, attesa la necessità del previo esaurimento dei ricorsi interni. Il principale
problema attiene allora alla verifica dell’esistenza di un accesso effettivo alla giurisdizione
nazionale.
192 Cfr. Corte giust. CE, Grande Sezione, 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino, in Guida al diritto, 2005
(26), p. 67 ssg., su cui v. G. FRIGO, Solo un intervento del legislatore è idoneo a colmare la lacuna, ivi,
2005 (26), p. 74 ssg.; E. SELVAGGI, L’incidente probatorio apre le porte all’audizione «Protetta» senza
limiti, ivi, 2005 (26), p. 77 ssg., il quale sottolinea l’importanza della pronuncia non solo sul piano interno
ma altresì su quello internazionale avendo la Corte affermato che «anche la decisione quadro costituisce il
parametro di riferimento per l’applicazione della legge nazionale da parte dei giudici degli Stati membri».
193 Cfr. Corte giust. CE, 25 luglio 2002, Union de Pequenõs Agricultores c. Consiglio, in Riv. dir. int., 2002, p. 784.
V., altresì, Corte giust. CE, 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing (Racc., p. I-4135); Corte giust.
CE, 16 dicembre 1993, causa C- 334/92, Wagner Miret (Racc., p. I-6911).

