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persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione” per
scontarvi la pena eventualmente inflitta.

      Sempre all’interno della categoria delle garanzie oggettive previste nella DQ,
rientrerebbero anche lo scomputo della detenzione sofferta nello Stato richiesto in
esecuzione del MAE, dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello
Stato emittente (art. 26) e la previsione del principio di specialità (art. 27). Quest’ultima
ipotesi sottolinea come il MAE, così come l’estradizione, valga solamente per il
perseguimento del reato per cui è emesso e mai per altri reati; salvo i casi che derogano a
questa regola previsti dalla norma.

      Una volta ripercorse le norme che toccano da vicino il tema della tutela dei diritti
fondamentali, è importante soffermarsi su quelli che sono stati gli interventi della dottrina
sul punto; in particolare, su quella apparente ambiguità che permea l’impianto della
decisione quadro.

      Fin dal 2002 vengono messi in luce i profili più problematici: in particolare perché la
violazione, o il rischio di violazione, dei diritti fondamentali non figuri tra le cause di rifiuto
di esecuzione di un MAE e perché le garanzie processuali dei ricercati siano ridotte ai
minimi termini.

      Iniziando con il primo quesito, perplessità sono emerse dalla previsione, nei
considerando dell’atto, di aspetti di tutela del ricercato non tradottisi in espliciti casi di non
esecuzione di un MAE.201

      Si nota, dunque, come dalla lettura degli artt. 3-4 DQ, che disciplinano rispettivamente
i casi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa di un mandato di arresto europeo, non
emerga nessun accenno alla possibilità che l’esecuzione possa comportare la violazione dei
diritti fondamentali.

      Si è tentato così di ricostruire in via interpretativa la violazione dei diritti del ricercato
come motivo di rifiuto dell’esecuzione di un mandato d’arresto. Tanto è stato possibile
attribuendo alla DQ il giusto peso all’interno della cornice normativa europea. Essendo un
atto di diritto derivato, non può modificare le norme dei Trattati, anzi è tenuta a rispettarle,
così come i vari Stati membri che danno esecuzione al diritto dell’Unione. Ecco che, in
quest’ottica, viene valorizzato l’art. 1, par. 3, della decisione quadro che impone “l’obbligo di

201 M. LUGATO, La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato di arresto europeo, cit., p. 38.
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