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inconvenienti. Lo Stato in questione potrebbe essere poco attento alla tutela dei diritti di
imputati e condannati. Per scongiurare tale pericolo “il testo avrebbe potuto, e dovuto,
essere preciso, anche nella prospettiva del mutuo riconoscimento, che non dovrebbe
comportare deroghe ai diritti fondamentali”.206
Altra dottrina ha letto, invece, in maniera meno “preoccupata” l’impostazione
generale della DQ.207
Si sottolineano, in modo positivo, gli ampi spazi lasciati dall’atto ai legislatori interni
per delineare una procedura di consegna rispettosa dei diritti fondamentali. I singoli Paesi
possono prevedere, nelle rispettive Costituzioni, livelli più elevati di garanzia.208 Se ciò è
vero, niente tuttavia impedisce di condividere l’opinione per cui “l’inserimento di maggiori
garanzie […] nella parte dispositiva della decisione-quadro sarebbe stato più opportuno, dal
momento che gli Stati, anche quelli di più antica tradizione costituzionale e democratica,
tendono troppo spesso a dimenticarsi dei loro obblighi in materia di tutela dei diritti
individuali, specialmente in settori di “frontiera” dell’ordinamento, quale […] è quello
dell’estradizione (e a maggior ragione di una estradizione semplificata)”.209
Nella citata Relazione del 2011 sull’attuazione della decisione quadro, la Commissione
sottolinea come tale documento sia emblematico dello stadio di sviluppo e funzionamento
del mandato d’arresto europeo. Muovendo da dati statistici, da un lato se ne constatano i
successi operativi, soprattutto come strumento efficace di riconoscimento reciproco e di
lotta alla criminalità, dall’altro vengono evidenziati i limiti che ancora presenta.
Problematiche si rinvengono, in particolare, in relazione alla tutela dei diritti fondamentali.
Ecco perché la Commissione prevede interventi futuri inerenti a questo settore. Nello
specifico, al punto 4 della Relazione si dedica ampio spazio al rafforzamento dei diritti
processuali di indagati e imputati, ricordando la tabella di marcia, a questi dedicata, adottata
dal Consiglio il 30 novembre 2009. Successivamente, si ricollega la tutela di tali diritti ad un
206 M. LUGATO, La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato di arresto europeo, cit., p. 40.
207 E. MARZADURI, Artt. 1- 2, in AA. VV., Il mandato d’arresto europeo, diretto da M. Chiavario, G. De
Francesco, D. Manzione, E. Marzaduri, Torino, 2006, pp. 58-68.
208 In relazione a questo, significativa è la parte finale del dodicesimo considerando, per cui « la DQ non osta
a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del
diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di
comunicazione». Si tratta di situazioni soggettive tutelate nella Convenzione di Roma e che possono
presentare, negli ordinamenti interni, maggiori profili di garanzia.
209 M. PEDRAZZI, Considerazioni introduttive, in AA.VV., Mandato d’arresto europeo e garanzie della persona, a cura
del medesimo, Milano 2004, p. 6.

