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La prima di queste ipotesi, prevista all’art. 5 n. 1, è stata soppressa ad opera della DQ
2009/299/GAI199. Era una previsione molto garantista: nel caso in cui la persona richiesta
fosse stata condannata in absentia, lo Stato emittente avrebbe dovuto fornire, a quello di
esecuzione, sufficienti garanzie sulla rinnovazione del giudizio a cui il soggetto non aveva
potuto partecipare. Il tutto come condizione necessaria per dar corso all’esecuzione del
MAE. Nel 2009 questo meccanismo viene eliminato perché considerato poco rispondente
alle esigenze che la decisione quadro vuole perseguire. Al suo posto s’introduce l’art. 4-bis
rubricato “Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è
comparso personalmente”. Quando la decisione giudiziaria alla base del mandato d’arresto è
pronunciata in absentia, se si verifica almeno una delle condizioni tassativamente indicate
dalla norma, ciò è sufficiente per permettere allo Stato richiesto di eseguire la consegna.
Dunque, grava sull’autorità di emissione l’onere di allegare le informazioni relative al
processo che permettano di evitare un rifiuto da parte dello Stato dell’esecuzione.
Se ne ricava che la DQ 2009/299/GAI, adottata per attuare il principio del mutuo
riconoscimento per le decisioni giudiziarie pronunciate in absentia, attraverso la modifica
apportata all’atto europeo relativo al MAE, cerca di creare un bilanciamento migliore tra
rafforzamento dei diritti processuali delle persone e incremento della cooperazione
giudiziaria in ambito penale.200
Tornando adesso all’art. 5, è opportuno menzionare le due ipotesi che, invece, sono
rimaste in vita.
Al n. 2, quanto ai reati puniti con l’ergastolo, l’esecuzione del mandato d’arresto può
essere subordinata alla previsione, da parte del Paese emittente, di una “revisione della pena
comminata ˗ su richiesta o al più tardi dopo vent’anni - oppure l’applicazione di misure di
clemenza” che rendano possibile la non esecuzione della pena perpetua.
Infine al n. 3, riguardante i mandati che vanno a colpire i cittadini o residenti ai fini
dell’esercizio di un’azione penale, “la consegna può essere subordinata alla condizione che la
199 Decisione quadro adottata dal Consiglio dell’Unione il 26 febbraio 2009. La stessa modifica varie
decisioni quadro precedenti, tra cui anche la DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI, rafforzando i
diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento
delle decisioni pronunciate in assenza dell’ interessato al processo.
200 D. SAVY, La tutela dei diritti fondamentali ed il rispetto dei principi generali del diritto dell’unione nella disciplina del
mandato d’arresto europeo, in Diritto Penale Contemporaneo, 2012, pp. 7˗11.

