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possesso dello Stato richiedente, anche per via telematica qualora esso sia in formato
elettronico. Il dossier, infatti, dovrebbe essere a disposizione dell’imputato o dei suoi
rappresentanti legali allo stesso modo in cui lo sarebbe se il soggetto si trovasse nel territorio
dell’organo che ha emesso l’ordine; e) il diritto ad essere informato della facoltà di
consentire alla consegna e di rinunciare al beneficio derivante dal principio di specialità. Se è
vero che gli elementi sub a) ed e) possono essere compresi nell’ ampia dizione di cui all’art.
11 par. l decisione quadro che richiama il contenuto del mandato e la possibilità di prestare
il proprio assenso alla consegna, troppo sinteticamente viene, comunque, delineato l’accesso
all’assistenza legale e alla difesa, senza alcuna specificazione in ordine al momento in cui
sorge tale diritto e in merito all’assistenza legale gratuita. 189

      Inoltre, la complessità dei casi che presuppongono forme di cooperazione
internazionale avrebbe dovuto imporre clausole per l’assistenza tanto nel Paese richiedente
quanto in quello ad quem. Il quadro definitorio risultante dal testo europeo appare, dunque,
impreciso e fuorviante rispetto a soluzioni giuridiche di indirizzo come quelle elaborate dalla
Commissione UE nell’ambito dei suoi interventi propositivi190. Atteso che il legislatore
europeo non ha dettato una disciplina esplicita in tema di diritti della persona, potrebbe
profilarsi il rischio di un’applicazione non uniforme dell’atto UE e delle misure interne,
almeno fino a quando non vi fosse un intervento chiarificatore della Corte di giustizia UE.

      A tale proposito va sottolineato come il rimedio in parola potrebbe rivelarsi inefficace
nella misura in cui è destinato a esplicare i suoi effetti solo in alcuni Paesi europei. L’art. 35
par. l TUE, che prevede la competenza della Corte di Lussemburgo “a pronunciarsi in via
pregiudiziale sulla validità o l’interpretazione delle decisioni quadro e delle decisioni,
sull’interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo e sulla validità e
sull’interpretazione delle misure di applicazione delle stesse”, è, infatti, subordinato (par. 2)
ad un’accettazione da parte degli Stati membri e non tutti hanno sottoscritto di accogliere la
suddetta regola191. L’individuo che ritenga di essere stato leso in un suo diritto non ha, poi,
accesso diretto alla giurisdizione di legittimità sovraordinata, essendo quest’ultima rimessa

189 Le informazioni suddette dovranno essere fornite all’arrestato dall’autorità che procede a eseguire l’ordine
   UE; tuttavia, nell’ipotesi di arresto da parte della polizia giudiziaria a seguito di segnalazione SIS, sarà
   l’ufficiale di polizia giudiziaria a dover procedere a tali avvisi, dandone atto nel verbale a pena di nullità.

190 Cfr. B. PIATTOLI, La tutela dei diritti fondamentali, in AA.VV., Dall’estradizione al mandato di arresto europeo,
   M. BARGIS - E. SELVAGGI, Torino, 2005.

191 Cfr., al riguardo, M. LUGATO, La tutela dei diritti fondamentali, cit., p. 46, nota 42.
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