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Quest’ultimo profilo fa si che la normativa europea si spinga ben oltre le indicazioni
provenienti della giurisprudenza di Strasburgo, che in passato aveva escluso l’estensione di
simile garanzia ai rapporti tra accusato e difensore212. Dal lato del diritto alla traduzione, la
direttiva prevede che vanno sempre tradotti i documenti fondamentali, tra cui si
ricomprendono le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti
i capi d’imputazione e le sentenze.213

      Inoltre, espressamente all’art. 3, par. 6, si aggiunge il mandato di arresto europeo, il
quale deve essere sempre tradotto da parte dello Stato membro di esecuzione, nel caso in
cui sia stato redatto in una lingua non comprensibile all’interessato. Infine, si segnala la
natura gratuita di tali servizi (art. 4) e la qualità adeguata che deve caratterizzarli. Solo così è
possibile garantire a imputati e indagati di esercitare correttamente i loro diritti di difesa. La
normativa presa in esame, inoltre, al considerando n. 5 ribadisce il rispetto del diritto ad un
equo processo ex artt. 6 CEDU e 47 della Carta, nonché il diritto di difesa ex art. 48 della
Carta. È opportuno segnalare un intervento della Cassazione penale del 2011214, dove la
stessa dichiara non sussistente l’obbligo di traduzione di un estratto contumaciale della
sentenza richiesto da uno straniero alloglotta, poiché il termine di recepimento della
direttiva, fissato il 27 ottobre 2011, non era ancora scaduto. In dottrina si è evidenziato
come il giudice nazionale avrebbe potuto procedere all’interpretazione conforme della
normativa interna, in quanto la direttiva è espressione della tutela di un diritto
fondamentale: il diritto all’equo processo215.

      La direttiva 2010/64/UE stabilisce norme minime comuni da applicare nell’ambito
dell’interpretazione e traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione
di un MAE, al fine di rafforzare la fiducia tra gli Stati membri. La sua base giuridica è l’art
82, par. 2, TFUE, che prevede la possibilità di stabilire norme minime, applicabili negli Stati
membri, per facilitare sia il riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie,
sia la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie aventi dimensioni transnazionali. In
particolare, l’art. 82, par. 2, secondo comma, lett. “b”, indica “i diritti della persona nella

212 M. GIALUZ, L’obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all’assistenza linguistica, in
   Dir. Pen. proc., 2012, pp. 435-36.

213 La direttiva precisa che si deve garantire la traduzione del provvedimento conclusivo del processo nei
   confronti dell’imputato alloglotto, per non discriminarlo e per assicurargli il diritto ad un processo equo.

214 Corte di Cass., III sez. pen., sentenza del 7 luglio 2011, n. 26703.
215 M. GIALUZ, L’obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all’assistenza linguistica, cit., pp. 434 ssg.
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