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rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’art. 6 del
Trattato sull’Unione europea”; dunque, detto obbligo non può essere modificato dalla legge
europea in esame. L’art. 6, par. 2 TUE, stabilisce che “l’Unione rispetta i diritti fondamentali
quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle
tradizioni costituzionali comuni degli stati membri, in quanto principi generali del diritto
comunitario”.
In conclusione, la decisione quadro in esame è vincolata alle norme dei Trattati e, per
questo, alle garanzie ivi contenute; pertanto, una sua applicazione in contrasto con tali tutele
non dovrebbe considerarsi legittima. Da qui discende, in via interpretativa, la possibilità di
aggiungere ai motivi di non esecuzione di un MAE, la violazione dei diritti riconosciuti nel
preambolo della DQ. Una simile soluzione è sostenibile solo comprendendo che l’atto
europeo deve essere letto in maniera unitaria. A favore di ciò, un’autorevole dottrina rivela
come i « “considerando”, seppur non tradotti in enunciati normativi, costituiscono pur
sempre la premessa logico-giuridica su cui poggia il resto del testo. Se così è, non sembra
potersi ravvisare tra i primi e il secondo un rapporto conflittuale, dovendosi piuttosto
ritenere che il raggiungimento dell’obiettivo prefisso non può che essere conseguito
tenendo in debito conto la premessa da cui trae esso origine».202
Relativamente alle garanzie difensive, si è sottolineato come le stesse siano minime e,
molto spesso, dotate di poca trasparenza203. Infatti, non sono menzionati esplicitamente
tutta una serie di diritti, ad esempio, il diritto del ricercato alla verifica giudiziale del
provvedimento di arresto204 o, più in generale, i diritti impliciti nel principio del giusto
processo, fondamentali alla luce dei parametri fissati dall’art.6 TUE. Anche in relazione ai
diritti esplicitati viene messa in discussione la troppo sintetica esposizione nei dettati che,
conseguentemente, rende le garanzie accordate poco chiare.205
Nonostante i numerosi rimandi al diritto interno dello Stato di esecuzione, inseriti con
l’intento di applicare le garanzie dallo stesso previste, potrebbero presentarsi degli
202 D. MANZIONE, Decisione - quadro e legge di attuazione: quali compatibilità? Quali divergenze?, in AA.VV., Il
mandato d’arresto europeo, diretto da M. Chiavario, G. De Francesco, D. Manzione, E. Marzaduri, Torino,
2006, p. 22.
203 M. LUGATO, La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato di arresto europeo, cit., pp. 40˗41.
204 Lo stesso è previsto all’art. 5, par. 4, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
205 Ciò avviene, ad esempio, nel caso del diritto dell’arrestato all’audizione (art. 14): la norma, così come è
formulata, non è chiara in ordine alla funzione o alle modalità di svolgimento della garanzia in questione.

