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procedura penale” quale uno degli ambiti in cui è possibile prevedere norme minime. L’altra
direttiva, che si colloca in questa prospettiva e che è volta ad ampliare la tutela dei diritti
fondamentali in esecuzione di un mandato d’arresto, è la 2012/13/UE sul diritto
all’informazione nei procedimenti penali.216 Quest’ultima stabilisce norme relative al diritto
all’informazione sia dei diritti processuali di cui gli accusati godono (diritto ad un avvocato,
condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio, diritto di essere informato dell’accusa,
diritto all’interpretazione e traduzione, diritto al silenzio), sia della imputazione formulata a
loro carico. Inoltre, vi è ricompreso anche il diritto di accesso al materiale probatorio
raccolto dagli inquirenti. Si tratta di facoltà volte a garantire i diritti fondamentali all’equo
processo, alla difesa, alla libertà e alla sicurezza degli individui (artt. 6, 47, 48 Carta e 5 e 6
CEDU). In relazione all’informazione sui diritti processuali, la stessa deve essere fornita
tempestivamente all’interessato, in forma orale o scritta, in un «linguaggio semplice e
accessibile»; tutto per consentire un esercizio effettivo delle menzionate prerogative
difensive. Nel considerando n. 39 e nell’art. 5, l’atto prevede il diritto delle persone arrestate
in esecuzione di un mandato d’arresto europeo ad ottenere comunicazione scritta dei propri
diritti al momento dell’arresto. Le aspirazioni garantistiche, della normativa in questione,
non potevano non coinvolgere un ambito siffatto in cui particolarmente forte è la necessità
di rafforzare i diritti di indagati e imputati. La direttiva predispone in allegato un modello-
tipo (uno per i procedimenti penali, uno per il mandato d’arresto) di comunicazione, al fine
di rendere la sua attuazione il più possibile omogenea. L’art. 10 contiene un’apposita
clausola di non regressione: le disposizioni contenute nella direttiva non possono derogare
ai diritti e alle garanzie procedurali previste dalla Carta di Nizza, dalla CEDU o dalle altre
disposizioni di diritto internazionale, ovvero dal diritto interno degli Stati membri qualora
offra maggiori garanzie. Da tutto questo emerge chiaramente la finalità di incrementare la
reciproca fiducia tra Stati, nonché di tutelare i diritti e le garanzie previste dalla CEDU e
dalla Carta. In dottrina si sottolinea come la strada, per giungere all’approvazione di un
simile provvedimento, sia stata lunga e difficile217. Il ripensamento delle tradizionali
modalità di approccio al tema delle garanzie minime nei procedimenti penali è stato
decisivo. Detto ripensamento, avvenuto con la risoluzione del Consiglio del 30 novembre

216 In GUUE, L. 142, 1.6.2012, pp. 1 ssg.
217 S. CIAMPI, La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, in

   Dir. penale contemporaneo, 2012, pp. 1-4.
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