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Ministro della giustizia, nel minor tempo possibile, della ricezione dei mandati di arresto
rimessigli per la loro esecuzione.

      In Portogallo, l’impianto della legge con la quale viene approvato ed adottato il regime
legale relativo al mandato d’arresto europeo, nel rispetto dell’art. 161(c) della Costituzione
portoghese, è, di fatto, il medesimo della decisione quadro. 166

      La legge belga di recepimento 167 della decisione quadro si compone di 44 articoli e
dall’annesso nella cui tabella sono stabilite le forme per inoltrare la richiesta. Il paragrafo 5
dell’art. 2 richiama l’obbligo da parte dell’autorità giudiziaria belga di indirizzare il mandato
d’arresto europeo all’autorità competente di un altro Stato membro tradotto nella lingua
ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione ovvero delle
istituzioni delle Comunità europee che quello stesso Stato membro accetta in virtù di una
dichiarazione fatta al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea. È invece
prevista (par. 6, art. 2) la traduzione in olandese, francese o tedesco della richiesta inoltrata
alle autorità belghe. Sulle procedure di esecuzione si sofferma la sezione seconda, la cui
sottosezione 2, art. 11 in combinato con la sottosezione 4, articoli da 14 a 16, detta le regole
in merito all’operato del giudice istruttore. Nelle 24 ore successive all’arresto, la persona
compare davanti al giudice di istruzione che lo informa dell’esistenza e del contenuto del
mandato d’arresto europeo; della possibilità che gli è offerta di consentire alla consegna
all’autorità emittente la richiesta; del diritto di scegliere un legale e un interprete. Nel
processo verbale viene fatta menzione di questa informativa. Successivamente lo stesso
giudice procede all’audizione della persona per valutare la sua detenzione eventuale e di
conseguenza decidere la messa in/continuazione della detenzione stessa sulla base del
mandato d’arresto europeo, tenuto conto anche delle circostanze di fatto menzionate nella
richiesta e dal ricercato. È poi in potere del giudice d’istruzione (par. 4, art. 11), d’ufficio o
su richiesta del pubblico ministero o istanza del soggetto, lasciare in libertà il ricercato con
l’imposizione di una serie di prescrizioni, fino al momento della decisione definitiva sulla
richiesta di consegna. Le misure che potrà stabilire il giudice di istruzione devono essere di
natura tale da garantire che la persona non commetta nuovi reati, non si sottragga all’azione
della giustizia, non possa far sparire delle prove o entrare in collusione con terzi (dunque i

166 Legge n. 65/2003 del 23 Agosto 2003, https://www.giustizia.it/resources/cms/documents
   /portogallo.pdf.

167 Gazzetta ufficiale belga (Moniteur belge) n. 442 del 22 dicembre 2003.
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